Cassazione Civile, Ordinanza n. 23346/2022 del 26/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un comune aveva emesso, ai sensi del r.d. n. 639 del 1910, un'ingiunzione di pagamento per il recupero dei costi sostenuti per la bonifica di un corso d'acqua, ritenendo causalmente responsabili due società. Le società avevano proposto opposizione ex art. 3 del r.d. n. 639 del 1910; il tribunale aveva annullato l'ingiunzione per incompetenza dell'organo emanante, ma aveva rigettato nel merito la domanda di accertamento negativo del debito e aveva compensato solo parzialmente le spese. In appello la decisione era stata confermata. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dei principi di domanda e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che il giudice avesse erroneamente qualificato l'opposizione come domanda di accertamento negativo e avesse ritenuto tempestiva una domanda di accertamento positivo del credito del comune formulata tardivamente; 2) violazione dell'art. 3 r.d. n. 639 del 1910, assumendo che nell'opposizione il comune dovesse proporre autonoma domanda riconvenzionale per l'accertamento della responsabilità degli ingiunti e provare integralmente il credito; 3) violazione delle norme sull'onere della prova e sulla prova presuntiva, per avere il giudice attribuito efficacia probatoria ai verbali degli agenti accertatori e agli indizi raccolti; 4) violazione delle norme sulle spese di lite, contestando la compensazione parziale nonostante l'annullamento formale dell'ingiunzione per incompetenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che nell'opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910 il giudizio non riguarda solo la validità formale dell'atto, ma investe anche il rapporto obbligatorio sottostante e la legittimità sostanziale del credito. L'opponente è attore solo in senso formale, mentre la pubblica amministrazione è attrice in senso sostanziale, con conseguente onere di provare i fatti costitutivi della pretesa a carico dell'ente. La richiesta del comune di rigetto dell'opposizione e di conferma dell'ingiunzione è stata ritenuta sufficiente a introdurre implicitamente la domanda di accertamento del credito. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del merito delle prove, e comunque il verbale ispettivo è stato considerato liberamente valutabile dal giudice. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché la compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e, nel caso, era giustificata dal fatto che, pur essendo viziata formalmente l'ingiunzione, la pretesa sostanziale del comune è risultata fondata. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
opposizione ad ingiunzione
l'opposizione si svolge in ordinario giudizio di cognizione e investe non solo la legittimità formale dell'ingiunzione, ma anche il rapporto sostanziale e l'esistenza del credito
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
l'ingiunzione fiscale è atto amministrativo impositivo con funzione accertativa e titolo per la riscossione coattiva, richiedendo credito certo, liquido ed esigibile
art. 416 c.p.c.
richiamato nel primo motivo come parametro dei principi di domanda e difesa nel giudizio
art. 99 c.p.c.
richiamato per i principi della domanda
art. 112 c.p.c.
richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 2697 c.c.
l'onere della prova segue la regola per cui la pubblica amministrazione opposta prova i fatti costitutivi della pretesa e l'opponente i fatti estintivi, impeditivi o modificativi
art. 2700 c.c.
richiamato nel motivo, ma la doglianza è stata ritenuta non pertinente alla reale censura, che mirava alla rivalutazione del merito probatorio
art. 2729 c.c.
richiamato per la prova presuntiva, ritenuta correttamente utilizzata dal giudice di merito
art. 91 c.p.c.
richiamato sul regime delle spese di lite e sulla compensazione parziale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio denunciato in cassazione per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presuppone il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale base del contributo unificato dovuto
Massime di principio
- Nell'opposizione a ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 il giudizio non è limitato ai vizi formali dell'atto, ma si estende necessariamente all'accertamento dell'esistenza, legittimità ed entità del credito sottostante.
- In tale giudizio l'opponente assume la veste di attore solo in senso formale, mentre la pubblica amministrazione opposta è attrice in senso sostanziale; su di essa grava quindi la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.
- La richiesta dell'amministrazione di rigetto dell'opposizione e conferma dell'ingiunzione integra, di regola, una domanda di accertamento del credito senza necessità di formule sacramentali o di autonoma domanda riconvenzionale.
- La censura in cassazione che, sotto la veste della violazione dell'art. 2697 c.c., mira in realtà a contestare la valutazione delle prove o la ricostruzione dei fatti è inammissibile.
- I verbali degli organi accertatori non hanno efficacia di prova legale in sé, ma costituiscono materiale probatorio liberamente valutabile dal giudice e possono essere reputati sufficienti anche in concorso con altri elementi indiziari.
- Il vizio formale dell'ingiunzione non impedisce, di per sé, la compensazione parziale delle spese se nel merito risulta comunque fondata la pretesa sostanziale dell'ente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23240/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23249/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23250/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23251/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23262/2022 del 26/07/2022
- ordinanza_civile · 26 lug 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 23269/2022 del 26/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →