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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33794/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia che aveva confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 relativo all'anno d'imposta 2003, emesso con il vecchio redditometro e fondato anche su spese per incrementi patrimoniali, in particolare l'acquisto di immobili. Con il primo motivo l'Ufficio ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il giudice d'appello aveva erroneamente ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente senza che questi avesse documentato in modo idoneo l'entità e la durata del possesso di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte, asseritamente utilizzati per finanziare le spese patrimoniali contestate.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il primo motivo, ritenendo che dalla lettura complessiva della decisione impugnata risultasse con sufficiente chiarezza la conferma integrale della sentenza di primo grado. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ribadito che, nell'accertamento sintetico ex art. 38, nella formulazione applicabile ratione temporis, il contribuente deve provare documentalmente non solo la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma anche la loro entità e la durata del possesso, così da rendere verosimile il loro impiego per coprire le spese per incrementi patrimoniali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È stato invocato per dedurre un vizio di ultrapetizione/contrasto tra motivazione e dispositivo; la Corte ha escluso la nullità ritenendo il dispositivo complessivamente coerente con la motivazione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione, volto a denunciare un vizio di nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale posta a fondamento del secondo motivo di ricorso per denunciare violazione/falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    Per i periodi d'imposta anteriori al 2009 si applica la versione previgente al d.l. 78/2010. In tema di redditometro, la presunzione di capacità contributiva è legale iuris tantum; il contribuente può vincerla solo con prova documentale della disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, della loro entità e della durata del possesso.

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    La prova contraria del contribuente deve riguardare non solo l'esistenza di redditi non imponibili, ma anche la loro entità e la durata del possesso; serve documentazione idonea a rendere verosimile che tali somme abbiano potuto coprire le spese contestate.

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    Nell'accertamento sintetico basato su spese per incrementi patrimoniali, tali spese si presumono sostenute con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno dell'investimento e nei quattro precedenti.

  • art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973

    L'ufficio può determinare sinteticamente il reddito in base a elementi e circostanze di fatto certi, quando il reddito accertabile si discosta di almeno un quarto da quello dichiarato.

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78 del 2010

    Le modifiche al redditometro introdotte dal decreto operano solo per accertamenti relativi a redditi il cui termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto; quindi non si applicano ai periodi precedenti al 2009.

  • legge n. 122 del 2010

    Legge di conversione del d.l. 78/2010; la Corte la richiama per delimitare l'ambito temporale del nuovo redditometro.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma che disciplina la trattazione in camera di consiglio del ricorso per cassazione.

  • art. 383, comma 1, c.p.c.

    Base normativa per la cassazione con rinvio nei limiti del motivo accolto.

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    Consente la cassazione con rinvio e la enunciazione dei principi di diritto cui il giudice di rinvio deve uniformarsi.

  • art. 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Norma richiamata per il giudizio tributario di legittimità e per il rinvio nel processo tributario.

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    Le spese del giudizio di cassazione sono demandate al giudice del rinvio.

Massime di principio

  • Nell'accertamento sintetico fondato sul redditometro previgente, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nell'allegazione della mera disponibilità di somme non imponibili, ma richiede documentazione idonea a dimostrarne anche l'ammontare e la durata del possesso.
  • La disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte può superare la presunzione di capacità contributiva solo se gli elementi prodotti rendono oggettivamente plausibile che tali redditi abbiano finanziato, o potuto finanziare, le spese per incrementi patrimoniali contestate.
  • Nel sistema del redditometro, il giudice tributario non può disapplicare il valore presuntivo attribuito dalla legge agli specifici indicatori di capacità contributiva, ma deve limitarsi a verificare se la prova offerta dal contribuente sia sufficiente a vincere la presunzione.
  • Per i periodi d'imposta anteriori al 2009 resta applicabile la disciplina previgente dell'art. 38 d.P.R. 600/1973, non il nuovo redditometro introdotto dal d.l. 78/2010.
  • Un vizio di contrasto tra motivazione e dispositivo è escluso quando, dalla lettura complessiva della sentenza, risulti con chiarezza la reale statuizione del giudice, anche se la motivazione contiene espressioni imprecise.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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