Cassazione Penale, Sentenza n. 43950/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta in appello. Il ricorrente deduceva erronea e mancata applicazione della norma per omessa o comunque apparente e manifestamente illogica motivazione, sostenendo che il Tribunale si era limitato a richiamare il numero degli indagati e delle imputazioni senza tener conto che era decorso oltre un anno dall'arrivo del fascicolo in Corte di appello alla fissazione della prima udienza e che il procedimento aveva avuto soltanto due udienze di discussione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale non fosse illogica: il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato la natura associativa del reato (associazione di stampo mafioso con traffico di stupefacenti aggravato), il numero e la gravità delle imputazioni, la molteplicità delle questioni e la necessità di più udienze in appello, nonostante gli imputati fossero sei. La Corte ha inoltre specificato che il tempo trascorso per la fissazione della prima udienza non riverbera invalidando la sospensione. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo esonero non riconosciuto nel caso, alla sanzione pecuniaria equitativamente determinata (qui euro 3.000) in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Adempimenti di cancelleria previsti dopo la decisione, cui la Corte rinvia per l'esecuzione formale del provvedimento.
Decisione Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
Richiamata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria; la decisione viene utilizzata per escludere l'esonero nel caso concreto.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019, Intravaia)
Sez. 5, n. 40452 del 19/06/2019 (Intravaia), Rv. 277406
Principio secondo cui, ai fini della sospensione dei termini di custodia cautelare in appello, la particolare complessità può desumersi dall'elevato numero degli imputati, dalla tipologia e gravità delle imputazioni (in particolare reati di criminalità organizzata), dalla qualità e numero delle questioni sollevate e dalla necessità di fissare più udienze, anche indipendentemente da una rinnovazione dell'istruttoria.
Massime di principio
- La sospensione dei termini della custodia cautelare in appello può essere legittimamente disposta quando la complessità del giudizio — desumibile da più elementi (n. imputati, gravità e tipologia dei reati, numero e rilevanza delle questioni difensive, necessità di più udienze) — rende necessario più tempo per trattare il processo.
- Il mero decorso di tempo per la fissazione della prima udienza non invalida in automatico la sospensione dei termini: la valutazione resta complessiva e deve tenere conto della natura e della complessità del procedimento.
- Un tribunale che motiva la sospensione richiamando la complessità, il numero delle imputazioni e la necessità di più udienze fornisce una motivazione che la Cassazione può ritenere logica e conforme alla normativa, anche se non ricorre alla rinnovazione dell'istruttoria.
- Ricorsi per cassazione contro provvedimenti di sospensione dei termini possono essere dichiarati inammissibili quando la critica alla motivazione non supera la soglia dell'astratta manifestazione di illogicità; è necessario dimostrare un concreto vizio di motivazione o violazione di norme.
- L'inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e, salvo esonero motivato, l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente l'opportunità del ricorso alla luce delle possibilità di successo.
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