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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01727/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005 notificato al socio di una società a ristretta base partecipativa, in relazione a utili extracontabili ritenuti distribuiti ai soci. In primo grado il ricorso del contribuente è stato respinto; in appello la CTR ha confermato l'atto, ritenendo operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili e valorizzando le dichiarazioni dell'altro socio, la ristretta compagine sociale e la qualità di amministratore del ricorrente, al quale era stato imputato il 100% degli utili accertati. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione di norme costituzionali, dello Statuto del contribuente e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., lamentando che la CTR avesse illegittimamente esteso al socio gli effetti di un accertamento divenuto definitivo nei confronti della società senza allegare il processo verbale di constatazione, con lesione del diritto di difesa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non essersi pronunciata sul motivo d'appello relativo alla mancata allegazione all'avviso di accertamento del PVC presupposto relativo alla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, nelle società a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, salva prova contraria del contribuente, prova che nel caso concreto non era stata fornita. Ha inoltre escluso la violazione del diritto di difesa per la mancata allegazione del PVC societario, osservando che il rinvio per relationem all'atto presupposto è sufficiente quando il socio può accedere alla documentazione societaria e che, comunque, il ricorrente non aveva indicato un concreto pregiudizio difensivo derivante dall'omissione. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dal ricorrente come parametro costituzionale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini dell'esito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso il pregiudizio concreto.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; non è stato ritenuto ostativo alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dal ricorrente; non ha inciso sulla decisione.

  • artt. 6, 7 e 10 L. 212/2000

    Richiamati a sostegno della censura sulla motivazione e allegazione dell'atto; la Corte ha ritenuto sufficiente il rinvio per relationem e insussistente una concreta lesione difensiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di onere della prova; per superare la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili incombe sul socio la prova contraria.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni; la Corte ha ribadito la legittimità della presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato in tema di presunzioni semplici; la presunzione è stata considerata correttamente applicata dalla CTR.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Indicata come norma processuale per il primo motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 5, c.p.c.

    Indicata come norma processuale per il secondo motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2261 c.c.

    Richiamato per affermare il potere del socio di consultare la documentazione sociale e quindi di conoscere l'atto presupposto richiamato per relationem.

  • art. 2476 c.c.

    Richiamato per sostenere che il socio, specie se amministratore, può accedere alla documentazione della società e prendere visione dell'accertamento presupposto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto, cui rinvia il comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione degli stessi ai soci, salvo prova contraria specifica del socio.
  • Per vincere la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non basta allegare in modo generico l'irregolarità o l'assenza di un accertamento definitivo verso la società: occorre dimostrare il mancato conseguimento degli utili da parte della società oppure la loro mancata distribuzione.
  • L'avviso di accertamento notificato al socio può richiamare per relationem l'atto presupposto senza allegarne integralmente il contenuto, quando il socio ha la possibilità di accedere alla documentazione sociale e conoscere agevolmente le ragioni della pretesa fiscale.
  • La censura processuale per violazione del diritto di difesa è inammissibile se non indica quale concreto pregiudizio sostanziale sia derivato dalla dedotta irregolarità.
  • Il socio che sia anche amministratore sopporta un onere particolarmente stringente nel fornire prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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