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Ordinanza

Ordinanza n. 41/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, “- del provvedimento prot. /-OMISSIS-, trasmesso a mezzo pec in data 06.08.2025, con il quale la Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha dichiarato il ricorrente "idoneo per patente di guida normale categoria AB con le seguenti prescrizioni: codice 67 (guida non autorizzata in autostrada), codice 01 (obbligo lenti), validità 12 mesi"; - laddove occorrendo, del verbale redatto dalla Commissione Medica Locale ASL TO 3 Collegno-Pinerolo in data -OMISSIS-, nella parte in cui è stata attestata l'idoneità del dott. -ricorrente- al rilascio della patente di guida di categoria AB con limitazione alla guida Cod. 67 (guida non autorizzata in autostrada); - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti”;

Giustizia amministrativa202502999

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di idoneità alla patente di guida categoria AB con prescrizione del divieto di guida in autostrada e obbligo di lenti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità sanitaria e gestore ferroviario)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Rete Ferroviaria Italiana lo ha dichiarato idoneo alla patente di guida normale di categoria AB, ma con validità limitata a dodici mesi, obbligo di lenti e codice 67, relativo al divieto di guida in autostrada, nonché il presupposto verbale della Commissione Medica Locale. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, contestando la limitazione alla guida. RFI ha eccepito l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso per tardività, richiamando l’art. 119, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, che impone all’interessato di produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili per proporre il ricorso giurisdizionale, a pena di decadenza. Il ricorrente ha sostenuto che il termine decorresse soltanto dalla data in cui avrebbe ricevuto il verbale della Commissione Medica Locale a seguito di una richiesta scritta. Il TAR ha rilevato, in sede cautelare, che la richiesta di nuova certificazione presso gli organi sanitari di RFI era stata presentata quando il termine per impugnare il precedente verbale appariva già decorso e che la conoscenza anteriore del contenuto lesivo risultava dalla stessa richiesta, corredata dalla copia del certificato medico della Commissione. Nel merito cautelare, il ricorrente ha contestato il giudizio sanitario e la limitazione alla guida in autostrada. Il giudice ha considerato la disciplina sulle patologie cardiovascolari e sulla possibilità di imporre restrizioni temporanee o permanenti alla guida, deducendo che le valutazioni cliniche degli organi sanitari non presentavano, nei limiti del sindacato sulla discrezionalità tecnica, manifesta illogicità o irragionevolezza. Ha inoltre valutato il periculum in mora, comparando l’interesse del ricorrente con la sicurezza personale e della circolazione stradale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In via sommaria ha ritenuto plausibili i profili di irricevibilità o inammissibilità derivanti dall’art. 119, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, poiché la richiesta della nuova certificazione medica sembrava essere stata presentata dopo la scadenza del termine per impugnare il verbale della Commissione Medica Locale. Ha inoltre ritenuto non manifestamente illogico o irragionevole il giudizio sanitario che aveva imposto il divieto di guida in autostrada, considerata la disciplina sulle patologie cardiovascolari, la maggiore pericolosità della guida autostradale per i più elevati limiti di velocità e i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica. Il periculum in mora non è stato ritenuto sufficiente, poiché nel bilanciamento degli interessi prevalgono la sicurezza del ricorrente e della circolazione stradale e la limitazione riguarda soltanto la guida in autostrada. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 5, d.lgs. n. 285/1992

    È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi

    La produzione della nuova certificazione medica oltre i termini utili per proporre il ricorso comporta la decadenza dalla possibilità di esperire i rimedi giurisdizionali indicati; in sede cautelare il TAR ha ritenuto plausibile l’applicazione della norma al caso concreto.

  • allegato III, lett. B, d.lgs. n. 59/2011

    Le patologie cardiovascolari possono provocare una improvvisa menomazione delle funzioni cerebrali costituendo un pericolo per la sicurezza stradale. Tali malattie costituiscono un motivo per istituire restrizioni temporanee o permanenti alla guida

    La disciplina consente di imporre restrizioni temporanee o permanenti alla guida in presenza di patologie cardiovascolari potenzialmente idonee a compromettere improvvisamente le funzioni cerebrali e la sicurezza stradale.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 119, comma 5, d.lgs. n. 285/1992, la produzione della nuova certificazione medica oltre i termini utili per la proposizione del ricorso giurisdizionale può comportare la decadenza dalla possibilità di impugnare il giudizio medico; la decorrenza del termine non può essere spostata alla data di una successiva acquisizione formale del verbale quando la conoscenza del contenuto lesivo risulti già da condotte documentate dell’interessato, come la richiesta di una nuova valutazione corredata dal certificato contestato.
  • Nel giudizio cautelare, le valutazioni degli organi sanitari sulla capacità di guida costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza, senza sostituire la valutazione tecnica amministrativa con quella del giudice.
  • La disciplina sulle patologie cardiovascolari può giustificare restrizioni temporanee o permanenti alla guida quando la patologia sia potenzialmente idonea a provocare improvvise menomazioni delle funzioni cerebrali e a compromettere la sicurezza stradale.
  • Nel bilanciamento cautelare, le esigenze di sicurezza del conducente e della circolazione stradale possono prevalere sull’interesse individuale a una piena libertà di guida, soprattutto quando la limitazione riguarda soltanto la circolazione in autostrada e non ogni forma di guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guidaTutela cautelare
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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