Sentenza n. 6947/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Veneto che aveva dichiarato inammissibili il ricorso e i motivi aggiunti contro l’inerzia comunale e gli interventi edilizi denunciati dalla controinteressata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano l’inerzia del Comune di Verona nel controllo edilizio relativo a una DIA del 16 giugno 2014 e a una SCIA in sanatoria del 29 maggio 2014, nonché il rigetto della richiesta di impedire i lavori. In primo grado avevano dedotto, con riferimento alla SCIA, la violazione degli artt. 11, 10 e 22 d.P.R. 380/2001 e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e perplessità assoluta. Quanto alla DIA, avevano dedotto la violazione dell’art. 11 d.P.R. 380/2001, di varie disposizioni della legge regionale Veneto n. 14/2009, nonché l’eccesso di potere per invalidità derivata, illogicità e travisamento dei fatti e la violazione dell’art. 9 d.m. 1444/1968. Avevano inoltre contestato la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento e il carattere non provvedimentale di una nota della polizia municipale. Con motivi aggiunti avevano censurato il silenzio-rifiuto per violazione degli artt. 2 e 3 l. 241/1990, dell’art. 11 d.P.R. 380/2001 e della legge regionale n. 14/2009. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la mera vicinitas non fosse sufficiente e che gli interventi, collocati sul lato opposto rispetto al confine, non fossero idonei a recare un pregiudizio concreto. In appello gli interessati hanno dedotto: 1) erroneità della declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse, violazione delle regole sull’interpretazione del contratto, dei limiti della giurisdizione amministrativa e dell’art. 11 d.P.R. 380/2001; 2) erroneità della sentenza quanto all’efficacia della SCIA in sanatoria, all’applicazione dell’art. 37 d.P.R. 380/2001 e alla pretesa necessità di un provvedimento espresso di accoglimento della SCIA in sanatoria. Hanno chiesto, per effetto devolutivo, l’esame dei motivi di merito proposti in primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile e comunque infondato. Il TAR poteva accertare incidentalmente, senza efficacia di giudicato, la natura esclusiva o condominiale dell’area, quando tale questione fosse necessaria per valutare l’interesse a ricorrere, in applicazione degli artt. 8 e 39 c.p.a. e dell’art. 34 c.p.c. In ogni caso, la qualificazione dell’area come condominiale non avrebbe superato la prova di resistenza: gli appellanti non avevano allegato elementi specifici idonei a dimostrare un pregiudizio potenziale effettivo relativo ad aria, luce, visuale, panorama, fruibilità o valore dell’immobile, né all’assetto edilizio-urbanistico o all’ordinato sviluppo del territorio. Anche il pregiudizio derivante dall’asserita illegittimità di un intervento su area comune non era stato adeguatamente dimostrato. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché nuovo, non essendo stato dedotto nel ricorso o nei motivi aggiunti di primo grado, e comunque infondato nel merito. La SCIA riguarda interventi edilizi liberalizzati subordinati a previa comunicazione e non richiede, ai fini della legittimità dell’intervento dichiarato, l’adozione di un provvedimento espresso dell’amministrazione. Le spese d’appello sono state poste a carico degli appellanti, liquidate in 3.000 euro oltre accessori in favore del Comune e in 3.000 euro oltre accessori in favore della controinteressata.
Norme richiamate
art. 8 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di conoscere incidentalmente, senza efficacia di giudicato, delle questioni pregiudiziali o incidentali rilevanti per la decisione, nei limiti indicati dalla norma.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile al processo amministrativo; è richiamato insieme all’art. 34 c.p.c. per l’accertamento incidentale della natura dell’area.
art. 34 c.p.c.
Consente l’accertamento incidentale di questioni rilevanti per la decisione, senza efficacia di giudicato, quando non occorre una decisione con efficacia vincolante autonoma.
art. 11 d.P.R. 380/2001
È stato invocato dagli appellanti in relazione alla legittimità degli interventi edilizi e all’interesse a contestarli; la sentenza non ne accoglie la violazione.
art. 37 d.P.R. 380/2001
È stato richiamato dagli appellanti in relazione alla SCIA in sanatoria; il Consiglio di Stato ha comunque ritenuto il motivo nuovo e, in ogni caso, infondato.
art. 2 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento; la questione non è stata esaminata nel merito per la conferma dell’inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione dell’azione amministrativa; la questione non è stata esaminata nel merito per la conferma dell’inammissibilità.
art. 9 d.m. 1444/1968
È stato indicato tra i parametri edilizi invocati dagli appellanti, ma non è stato esaminato nel merito a causa dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La mera vicinitas rispetto a un intervento edilizio non dimostra, da sola, la legittimazione e l’interesse concreto e attuale a ricorrere: il vicino deve allegare e rendere plausibile uno specifico pregiudizio, anche potenziale, alle condizioni di aria, luce, visuale, panorama, fruibilità o valore dell’immobile, oppure all’assetto urbanistico-edilizio del territorio.
- Nel giudizio amministrativo il giudice può accertare incidentalmente, senza efficacia di giudicato, la natura esclusiva o condominiale dell’area interessata dall’intervento edilizio quando tale accertamento sia necessario per verificare l’interesse a ricorrere.
- La qualificazione dell’area come condominiale non è, da sola, sufficiente a fondare l’interesse all’impugnazione di un intervento edilizio: occorre comunque dimostrare uno specifico pregiudizio derivante dall’intervento o dalla sua incidenza sull’area comune.
- La SCIA edilizia costituisce uno strumento di liberalizzazione dell’attività, subordinato alla previa comunicazione e ai controlli dell’amministrazione, e non richiede l’adozione di un provvedimento espresso di accoglimento affinché l’intervento dichiarato possa essere legittimamente eseguito.
- In appello non possono essere introdotte censure nuove non dedotte nel giudizio di primo grado; l’effetto devolutivo consente l’esame delle questioni già ritualmente proposte, ma non sana la novità del motivo.
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