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Sentenza

Sentenza n. 688/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento con il ricorso introduttivo: dell’Avviso M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 12192 del 07.03.2025 e del relativo allegato con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha pubblicato l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte in cui non risulta inserito il nominativo del ricorrente; dell’Avviso prot. n. 14656 del 20.03.2025 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha reso noto il calendario della convocazione della prova orale del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte lesiva per il ricorrente; dell’Avviso prot. n. 17325 del 03.04.2025 con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia ha comunicato gli orari di inizio delle prove orali del concorso indetto con D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte lesiva per il ricorrente; dei provvedimenti impliciti, di data e protocollo sconosciuti, di non ammissione del ricorrente alla prova orale del concorso de quo; del giudizio negativo comminato al ricorrente in relazione alla prova scritta sostenuta, che ha cagionato il suo mancato inserimento tra gli ammessi alla prova orale del concorso per Dirigenti Scolastici di cui al D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023 per la regione Lombardia; del verbale di correzione e valutazione della prova scritta sostenuta dal ricorrente, acquisito mediante accesso agli atti, nella parte lesiva per il predetto; del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software per la gestione informatizzata della procedura concorsuale, nella parte in cui ha determinato il mancato superamento della prova scritta del ricorrente; per quel che occorrer possa, del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. n. 2788 del 18.12.2023 recante bando di indizione del “Concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nel ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e di superamento della prova scritta; del D.M. 13.10.2022 n. 194 recante “Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli della dirigenza scolastica” nella parte in cui, all’art. 7, disciplina le modalità di svolgimento e superamento della prova scritta; di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente e con espressa riserva di impugnare la graduatoria finale di cui all’art. 10 del concorso de quo per la regione Lombardia. Con i motivi aggiunti del 3.7.2025: del D.D.G. M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 807 del 30.06.2025 e del relativo allegato recante la graduatoria finale del concorso di cui al D.D.G. n. 2788/2023 per la regione Lombardia, nella parte in cui non è inserito il ricorrente; dell’Avviso M.I.M. – U.S.R. per la Lombardia prot. n. 32854 del 30.06.2025 recante la pubblicazione dei criteri di valutazione della prova scritta e della prova orale, nella parte lesiva per il ricorrente; di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente.

Giustizia amministrativa202501536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: mancata ammissione alla prova orale e successiva mancata inclusione nella graduatoria definitiva del concorso per dirigenti scolastici, in conseguenza della valutazione negativa della prova scritta svolta su supporto informatico malfunzionante

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti con cui l'Amministrazione ha pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale, il calendario e gli orari delle prove, nonché gli atti impliciti di non ammissione, il giudizio negativo relativo alla prova scritta, il verbale di correzione, il software di gestione della procedura, il bando e il regolamento concorsuale nelle parti pertinenti e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale e i criteri di valutazione. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 l. 241/1990, per mancata attivazione del soccorso procedimentale, nonché difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei fatti e manifesta illogicità. La censura si fondava sul malfunzionamento del computer assegnato durante la prova scritta: una finestra di circa 10 x 5 centimetri, comparsa sullo schermo e rimasta attiva per circa quattro minuti senza poter essere spostata o iconizzata, aveva parzialmente coperto il testo delle domande negli ultimi minuti dell'esame. Il candidato aveva segnalato il problema al tecnico d'aula e alla Commissione, e il tecnico aveva verificato il malfunzionamento, come risultava dal verbale. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva disposto né la ripetizione della prova né la sostituzione dell'apparato con assegnazione di tempo aggiuntivo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse alla decisione nel merito, nonostante il ricorrente avesse ripetuto la prova in via cautelare, superandola, e fosse stato inserito con riserva nella graduatoria. Tale ammissione aveva natura provvisoria ed era subordinata all'accoglimento definitivo del ricorso. Nel merito, il Collegio ha recepito la valutazione del Consiglio di Stato circa l'incontestato malfunzionamento del supporto informatico. Pur richiamando il principio secondo cui il candidato deve segnalare le difficoltà alla Commissione e chiederne la verbalizzazione, ha accertato che tale onere era stato assolto: il tecnico e la Commissione erano stati informati e il problema era stato verbalizzato e verificato. Di conseguenza, è stata ritenuta illegittima la scelta dell'Amministrazione di non consentire la ripetizione della prova, la sostituzione del computer o l'assegnazione di tempo aggiuntivo. Assorbiti gli ulteriori profili, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati accolti; sono stati annullati, nei limiti dell'interesse azionato, gli atti impugnati ed è stato imposto all'Amministrazione di attribuire al ricorrente il punteggio conseguito nelle prove sostenute e di inserirlo definitivamente nella graduatoria del concorso. Le spese sono state compensate per la peculiarità della situazione concreta.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata in relazione alla mancata attivazione del soccorso procedimentale a fronte del malfunzionamento del supporto informatico; il giudice ha accolto la censura sostanziale relativa alla mancata adozione di misure correttive.

  • D.D.G. M.I.M. n. 2788/2023

    Bando del concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici, impugnato nelle parti riguardanti lo svolgimento e il superamento della prova scritta.

  • art. 7 D.M. 13 ottobre 2022, n. 194

    Disposizione regolamentare sulle modalità di svolgimento e superamento della prova scritta, impugnata per quel che occorrer potesse.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali svolte mediante strumenti informatici, quando il candidato segnala tempestivamente alla Commissione il malfunzionamento dell'apparato e il problema viene verificato e verbalizzato dal personale tecnico o dalla Commissione, l'Amministrazione deve adottare misure idonee a neutralizzare l'incidenza del guasto sulla prova, quali la sostituzione del dispositivo, l'assegnazione di tempo aggiuntivo o la ripetizione dell'esame.
  • È illegittima la valutazione negativa di una prova concorsuale quando sia accertato che un malfunzionamento del supporto informatico abbia ostacolato la lettura o lo svolgimento dell'elaborato e l'Amministrazione, pur avendo ricevuto la segnalazione e verificato il problema, non abbia consentito al candidato di svolgere una prova effettivamente regolare.
  • L'ammissione cautelare con riserva e il successivo superamento delle prove non fanno venir meno l'interesse alla decisione di merito: l'inserimento provvisorio nella graduatoria resta condizionato all'accertamento definitivo della fondatezza del ricorso.
  • Quando il giudice annulla gli atti concorsuali lesivi per irregolarità nello svolgimento della prova e il candidato ha superato le prove sostenute in esecuzione della tutela cautelare, l'effetto conformativo può imporre all'Amministrazione l'attribuzione dei relativi punteggi e l'inserimento definitivo nella graduatoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneEffetto conformativo e riedizione del potereTutela cautelare

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