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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19284/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

La controversia nasce da un appalto stipulato nel 2002 per la costruzione di banchine e l’escavazione di specchi d’acqua nel porto di Trapani. La società appaltatrice, poi fallita, aveva agito contro il committente per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della rescissione del contratto disposta nel 2004 e, in subordine, la dichiarazione di invalidità o risoluzione del contratto per asseriti vizi del progetto e per inadempimenti della stazione appaltante, in particolare per l’omessa esecuzione di indagini geologiche preventive e per la mancata conformità delle indicazioni progettuali rispetto alle effettive condizioni dei fondali. In via risarcitoria, chiedeva il ristoro dei danni. Parallelamente, il committente aveva agito contro l’assicuratrice che aveva emesso polizze fideiussorie a garanzia delle ritenute sugli acconti, chiedendo il pagamento dei danni derivanti dall’inadempimento dell’appaltatrice. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto delle domande della curatela e accolto la tesi della garanzia autonoma, ritenendo inammissibili o infondati i motivi di impugnazione. Nel primo ricorso per cassazione la curatela ha denunciato: violazione degli artt. 1218, 1418, 1453, 1455, 1460 c.c. e della normativa sugli appalti pubblici, per il mancato accoglimento della risoluzione per grave inadempimento del committente; violazione dell’art. 1439 c.c. per il rigetto della domanda di annullamento per dolo; violazione degli artt. 1427, 1428, 1429, 1431 c.c. per il rigetto della domanda di annullamento per errore; violazione degli artt. 1453, 1455 e 1375 c.c. per la pretesa violazione della buona fede; violazione degli artt. 1439, 1440, 1427, 1338, 1418 e 2043 c.c. per il mancato riconoscimento del danno; e violazione delle norme processuali e dell’art. 2697 c.c. per il diniego delle prove orali e documentali. Nel secondo ricorso ha invece contestato la riunione dei giudizi, l’asserita omessa pronuncia su alcuni motivi d’appello e la condanna alle spese in più procedimenti, deducendo anche una duplicazione della soccombenza per la medesima questione di validità/risolubilità del contratto.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto entrambi i ricorsi della curatela. Ha ritenuto in parte inammissibili e in parte infondati i motivi: inammissibili quelli che miravano a una diversa ricostruzione dei fatti o a censurare valutazioni di merito della Corte territoriale su dolo, errore, buona fede, danno e prova; infondato quello sulle prove, perché i capitoli erano generici e l’istanza di esibizione aveva natura esplorativa; infondate le doglianze sulla riunione dei giudizi e sulle spese, perché la riunione non incide sull’autonomia delle singole cause e ciascuna decisione mantiene il proprio regime di impugnazione e di soccombenza. La Corte ha inoltre confermato che, nel giudizio sulle polizze, la garanzia era autonoma e a prima richiesta, con possibilità di opposizione solo mediante exceptio doli, non dimostrata nella specie. La curatela è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità nei rapporti con il consorzio; nessuna statuizione sulle spese è stata resa nei confronti dell’assicuratrice rimasta intimata senza difese.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la mancata sospensione è stata superata dalla riunione dei procedimenti in appello

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come norma di deduzione dei vizi denunciabili in cassazione

  • art. 1218 c.c.

    invocato per sostenere la responsabilità contrattuale da inadempimento

  • art. 1338 c.c.

    richiamato nella censura risarcitoria

  • art. 1375 c.c.

    richiamato in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1418 c.c.

    richiamato in tema di invalidità del contratto

  • art. 1427 c.c.

    richiamato per l’errore quale vizio del consenso

  • art. 1428 c.c.

    richiamato per l’errore quale vizio del consenso

  • art. 1429 c.c.

    richiamato per la essenzialità dell’errore

  • art. 1431 c.c.

    richiamato per la riconoscibilità dell’errore

  • art. 1439 c.c.

    richiamato per il dolo quale vizio del consenso; la Corte ha escluso la prova di artifizi e raggiri

  • art. 1440 c.c.

    richiamato nella domanda risarcitoria

  • art. 1453 c.c.

    richiamato per la risoluzione per inadempimento

  • art. 1455 c.c.

    richiamato per la non scarsa importanza dell’inadempimento

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di inadempimento

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale fondamento della responsabilità aquiliana invocata

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell’onere della prova

  • art. 91 c.p.c.

    applicato per la condanna alle spese secondo soccombenza

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nella censura di omessa pronuncia

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per il contenuto/motivazione della sentenza

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla parte a presidio del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla parte a presidio del giusto processo e della motivazione

  • artt. 39 e 40 c.p.c.

    richiamati nella censura sulla riunione e connessione dei giudizi

  • artt. 273 e 274 c.p.c.

    richiamati in tema di riunione delle cause

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nella censura sulla pretesa duplicazione della decisione

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle prove e l’esibizione

  • art. 230 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle prove testimoniali

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato nella censura sulle prove testimoniali

  • art. 16 L. 109/1994

    richiamato come disciplina dell’appalto pubblico e della progettazione

  • art. 15 L. 109/1994

    richiamato in tema di appalto pubblico e responsabilità del progetto

  • art. 5 RD 3650/1895

    richiamato dalla ricorrente nella censura sulla progettazione e sulle indagini preventive

Massime di principio

  • La riunione di più cause connesse non ne altera l’autonomia: le decisioni restano distinte e ciascuna conserva il proprio autonomo regime di impugnazione e di condanna alle spese.
  • In cassazione non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle risultanze istruttorie: le censure sono scrutinabili solo se denunciano un effettivo errore di diritto o un vizio di motivazione nei limiti consentiti.
  • La domanda di annullamento per dolo richiede la prova di artifizi o raggiri idonei a determinare il consenso; la mera reticenza o il mero silenzio non bastano se non si dimostra che, conosciute le circostanze taciute, il contratto non sarebbe stato concluso.
  • L’errore contrattuale è rilevante solo se essenziale e riconoscibile con l’ordinaria diligenza dall’altra parte; ove il giudice di merito accerti che l’oggetto della prestazione era determinato e che l’appaltatore ha proseguito i lavori senza riserve, la censura in cassazione non può risolversi in una diversa lettura dei fatti.
  • La violazione della buona fede nell’esecuzione del contratto e la richiesta risarcitoria devono essere sorrette da fatti autonomi e specifici; se la pretesa si risolve nella medesima vicenda già posta a base della domanda di risoluzione/inadempimento, il rigetto di quest’ultima travolge anche la domanda di danni.
  • L’ordine di esibizione documentale non può essere usato in modo esplorativo né per supplire alla mancata prova dei fatti costitutivi della domanda; i capitoli di prova devono essere specifici e non meramente valutativi o generici.
  • Una garanzia bancaria o fideiussoria che preveda il pagamento "a prima richiesta" può essere qualificata come contratto autonomo di garanzia, con opponibilità al beneficiario solo di eccezioni limitate, tra cui l’exceptio doli, che deve però risultare concretamente provata.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoFideiussioneImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullitàAnnullabilitàRisoluzione del contratto

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