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Ordinanza

Ordinanza n. 160/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509759

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il diniego di accertamento di conformità e di fiscalizzazione e contro l'ordinanza comunale di demolizione di opere abusive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario edilizio)

Prevale il privato

La controversia

La società ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 7848/2025, chiedendone incidentalmente la sospensione. Dal testo emerge che il giudizio di primo grado riguardava il diniego comunale di accertamento di conformità e di fiscalizzazione dell'abuso edilizio, nonché l'ordinanza di demolizione delle opere abusive. Le ragioni specifiche dell'appello e dell'istanza cautelare non sono riportate. L'appellante ha prospettato esigenze cautelari connesse alla complessità della vicenda contenziosa.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare esclusivamente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere espressamente l'efficacia della sentenza appellata né anticipare una valutazione definitiva sulla legittimità del diniego di accertamento di conformità e fiscalizzazione o dell'ordinanza di demolizione. È stata fissata per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 5 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione relativa all'appello e alla tutela cautelare in appello.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    sollecita definizione del giudizio nel merito

    Consente al giudice, quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente tutelate, di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione della trattazione di merito.

Massime di principio

  • Quando la complessità della controversia e le esigenze cautelari prospettate lo giustificano, il giudice d'appello può accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza dell'impugnazione.
  • L'accoglimento dell'istanza cautelare ex art. 55, comma 10, c.p.a. può consistere nella fissazione ravvicinata dell'udienza pubblica di merito, quale misura ritenuta sufficiente a salvaguardare le esigenze cautelari della parte appellante.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelare

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