Cassazione Penale, Sentenza n. 41547/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che aveva riconosciuto la continuazione tra reati (truffa continuata e sostituzione di persona) già giudicati con sentenza del Tribunale di Pordenone e aveva rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente deduceva: (1) violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. per mancata indicazione del reato più grave su cui era stata fissata la pena base, con conseguente impossibilità di verificare il rispetto dei limiti di incremento previsti per la continuazione; (2) violazione degli artt. 178, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. per celebrazione dell'udienza camerale in appello senza la presenza del difensore, nominato il giorno prima e che aveva richiesto trattazione orale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto la censura generica e ha osservato che la sentenza impugnata indicava come reato base la truffa commessa nell'aprile 2013 (sentenza del Tribunale di Pordenone), e che il calcolo della pena ex art. 81 cod. pen. per le restanti fattispecie rispettava il limite previsto dal secondo comma di detto articolo. Sul secondo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza: non risultando richiesta di trattazione orale tempestivamente avanzata dal precedente difensore (termine perentorio), la successiva nomina del difensore di fiducia e la richiesta tardiva non incidono sul rito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Regola il cumulo delle pene per i reati avvincenti dalla continuazione; la Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello aveva indicato correttamente il reato base (truffa di aprile 2013) e che l'aumento complessivo era nei limiti del secondo comma dell'art. 81
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
Disciplina le ipotesi di nullità per mancata convocazione o mancata presenza del difensore; la Corte ha ritenuto che non fosse stata tempestivamente avanzata la richiesta di trattazione orale dal precedente difensore, per cui non sussisteva vizio da poter far valere
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
Stabilisce le modalità e i termini per la richiesta di trattazione orale in appello; la Corte ha applicato la natura perentoria del termine e ha escluso effetto sanante della nomina successiva del difensore
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale norma per imporre il pagamento delle spese e della somma a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Per una censura relativa al calcolo della pena in caso di continuazione è necessario indicare con precisione quale sia il reato 'base' preso a riferimento dalla sentenza impugnata e dimostrare concretamente l'erroneità del computo: censure generiche vengono dichiarate inammissibili.
- La richiesta di trattazione orale in appello deve essere proposta nei termini di legge; è perentoria: la successiva nomina del difensore di fiducia non può sanare la decadenza se la precedente difesa non aveva tempestivamente formulato l'istanza.
- Quando si contesta la mancata indicazione del reato più grave nella motivazione della sentenza ai fini dell'art. 81 cod. pen., occorre un confronto puntuale con il testo impugnato (citando i passaggi omessi o errati) per consentire alla Corte di Cassazione di valutare l'effettiva violazione di legge.
- I ricorsi generici o che non esplicitino gli elementi di fatto e diritto richiesti dalla Corte vengono frequentemente dichiarati inammissibili e sono soggetti alla condanna per spese e, se previsto, al pagamento per la Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- È importante documentare proceduralmente ogni richiesta rilevante (es. trattazione orale) entro i termini; l'irregolarità o il ritardo nelle nomination difensive può compromettere i rimedi successivi.
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