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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35111/2021 del 17/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte non ha esaminato i motivi del ricorso perché ha rilevato che, medio tempore, il debito era stato definito agevolmente e risultava altresì integralmente pagato. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte del contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo e delle cartelle di pagamento ad esso sottese. La Commissione tributaria regionale della Toscana aveva accolto l’appello del contribuente contro il rigetto pronunciato in primo grado. La società concessionaria della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, il contribuente ha depositato documentazione attestante l’avvenuta definizione agevolata dei carichi esattoriali ex art. 6 del D.L. n. 193/2016; a sua volta la società ricorrente ha depositato memoria e documentazione attestante l’integrale pagamento delle somme richieste.

Norme richiamate

  • art. 6 del D.L. n. 193/2016

    La documentazione prodotta dalle parti è stata ritenuta idonea a dimostrare la definizione agevolata dei carichi esattoriali, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, risulta documentata la definizione agevolata del carico tributario e l’integrale pagamento delle somme dovute, viene meno l’interesse alla decisione sull’impugnazione e il processo va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta definizione della pretesa tributaria elimina la necessità di scrutinare i motivi del ricorso, poiché la lite non presenta più un oggetto attuale.
  • In caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, il giudice può disporre la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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