Sentenza n. 329/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. 37227 dd 11.9.2025 emesso dal Dirigente Responsabile del Settore Ambiente Mobilità e Patrimonio del Comune di Lignano Sabbiadoro, di diniego di assegnazione dell’alloggio ex custode presso la Scuola primaria di secondo grado nel Comune stesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione dell'alloggio ex custode situato presso un plesso scolastico comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, residente da oltre un decennio nel Comune e affetto da una patologia degenerativa che lo costringe all'uso della carrozzina, impugnava il diniego con cui il Comune aveva respinto la richiesta di concessione dell'alloggio ex custode, sito al pianterreno di una scuola primaria. Deduceva, in primo luogo, la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e il difetto di motivazione, per non avere ricevuto il preavviso di rigetto e non avere quindi potuto presentare osservazioni sui motivi ostativi. Con il secondo motivo lamentava l'errata applicazione degli artt. 89 e 96 del d.lgs. n. 297/1994 e dell'art. 38, in relazione all'art. 45 del d.m. n. 129/2018, nonché difetto di istruttoria, difetto di motivazione, carenza dei presupposti, illogicità manifesta e travisamento dei fatti. Sosteneva che l'alloggio fosse un'unità funzionalmente separata, accatastata come abitazione e dotata di accesso autonomo; richiamava il precedente utilizzo dell'immobile per finalità estranee alla custodia scolastica e l'assegnazione effettuata nel 1980 a un vigile urbano, per sostenere che il vincolo alla funzione scolastica non fosse assoluto e che il Comune avesse operato in modo illogico e discriminatorio. Il Comune contestava tali deduzioni, affermando che l'immobile fosse strutturalmente e funzionalmente inserito nel plesso scolastico e che l'accesso autonomo non fosse dimostrato; evidenziava inoltre di avere proposto al ricorrente altre soluzioni abitative.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. L'alloggio è stato qualificato come porzione immobiliare destinata al servizio di custodia della scuola e, quindi, come bene appartenente al patrimonio indisponibile comunale, funzionalmente asservito a un pubblico servizio. La concessione dell'alloggio è inscindibilmente collegata allo svolgimento del rapporto di servizio del custode: in assenza di tale rapporto, il richiedente non dispone di alcun titolo legittimante l'assegnazione. Il temporaneo o pregresso utilizzo dell'immobile per riunioni o altre finalità, così come l'eventuale esistenza di un accesso autonomo, non incide sulla sua destinazione istituzionale né consente la concessione a fini abitativi estranei al servizio scolastico. Quanto all'omesso preavviso di rigetto, il Collegio ha ritenuto che l'eventuale violazione non comportasse l'annullamento, poiché il diniego aveva natura vincolata: la destinazione dell'immobile a pubblico servizio escludeva ogni possibilità di esito diverso e rendeva applicabile l'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il TAR ha inoltre rilevato che le ragioni ostative erano state comunque illustrate al ricorrente durante un incontro precedente, senza che egli avesse formulato osservazioni idonee a modificare l'esito. Il secondo motivo è stato respinto perché il provvedimento risultava sorretto da istruttoria sufficiente e da motivazione adeguata. La documentazione tecnica prodotta dal ricorrente, i precedenti utilizzi dell'alloggio e la documentazione relativa all'assegnazione del 1980 confermavano, anziché escludere, il collegamento funzionale dell'immobile con il servizio di custodia scolastica. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
artt. 822 e 828, comma 2, c.c.
I beni demaniali e patrimoniali indisponibili destinati a un pubblico servizio non possono essere concessi per usi incompatibili con la loro destinazione, salvo mutamento formale della destinazione da parte dell'ente proprietario.
art. 826 c.c.
fanno parte del patrimonio indisponibile “gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio”
L'alloggio di servizio del custode, inserito nel complesso scolastico e destinato a garantire il servizio di custodia, rientra nel patrimonio indisponibile perché funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
art. 10-bis l. 241/1990
L'omissione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia evidente che l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto modificarne il contenuto.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
“non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso”
La norma è stata applicata al diniego di concessione dell'alloggio, ritenuto vincolato dalla destinazione dell'immobile a servizio scolastico e dall'assenza del rapporto di servizio in capo al richiedente.
art. 96 d.lgs. 297/1994
L'utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte di soggetti estranei al servizio, al di fuori dell'orario scolastico, costituisce previsione eccezionale e non determina il venir meno della destinazione istituzionale del bene.
Massime di principio
- Un alloggio di servizio collocato all'interno di un complesso scolastico e destinato alla custodia dell'istituto costituisce bene del patrimonio indisponibile, in quanto funzionalmente destinato a un pubblico servizio.
- La concessione dell'alloggio di servizio è collegata al rapporto di servizio del custode; in assenza di tale rapporto, il richiedente non dispone di un titolo legittimante l'assegnazione per finalità abitative personali.
- Il temporaneo o pregresso utilizzo di un bene patrimoniale indisponibile per attività accessorie o estranee al servizio istituzionale non ne modifica la destinazione funzionale e non legittima concessioni per usi incompatibili.
- L'omissione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento di un provvedimento vincolato quando sia palese che, per l'assenza dei presupposti sostanziali, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso e l'apporto partecipativo del privato non avrebbe potuto incidere sull'esito.
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