Cassazione Penale, Sentenza n. 25783/2026 del 09/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda una misura cautelare personale emessa nei confronti di un soggetto indagato per una rapina aggravata in concorso, con contestazione anche di lesioni aggravate e di violazione della normativa in materia di armi. Il Tribunale del riesame aveva già confermato la custodia cautelare in carcere. In cassazione la difesa ha dedotto: 1) difetto di motivazione per omessa autonoma valutazione, da parte del Gip, della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, con particolare riferimento alla localizzazione dell’indagato rispetto al luogo della rapina; 2) violazione dell’art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sulla gravità indiziaria, sostenendo che non vi fossero elementi sufficienti per l’identificazione dell’indagato e che risultassero trascurati gli argomenti difensivi sulle modalità esecutive della rapina, sulla mancanza di prove di un suo coinvolgimento nelle fasi preparatorie, sull’auto utilizzata e sui dati di localizzazione telefonica; 3) vizio di motivazione e violazione dell’art. 273 c.p.p. in ordine alle esigenze cautelari, perché il pericolo di reiterazione sarebbe stato non concreto né attuale e il Tribunale non avrebbe spiegato perché misure meno afflittive, come gli arresti domiciliari, fossero inidonee.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero reiterativi di censure già esaminate dal giudice del riesame e formulati senza confrontarsi davvero con la motivazione impugnata. In particolare, sulla dedotta omessa autonoma valutazione ha osservato che il ricorrente non ha indicato specifici elementi di segno contrario idonei a dimostrare la denunciata omissione; sulla gravità indiziaria ha ribadito che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione del compendio probatorio, mentre il Tribunale aveva motivato in modo congruo valorizzando impronte, dichiarazioni della persona offesa, video-sorveglianza, comparazione fotografica e agganci telefonici; sulle esigenze cautelari ha rilevato che il giudice del riesame aveva dato conto della gravità del fatto, delle plurime pregresse condanne e del concreto pericolo di recidiva, reputando inidonee misure meno restrittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. c), c.p.p.
La doglianza per omessa autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari è ammissibile solo se il ricorrente indica specifici aspetti della motivazione rispetto ai quali l’asserita omissione abbia impedito apprezzamenti di segno contrario e conclusioni diverse.
art. 192 c.p.p.
Non può essere invocato in cassazione per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, quando la critica mira in realtà a ottenere una diversa lettura del materiale indiziario.
art. 273, comma 1, lett. c), c.p.p.
Le esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione devono risultare concrete e attuali, ma la censura in cassazione è scrutinabile solo nei limiti della violazione di legge o della mancanza/manifesta illogicità della motivazione.
art. 274 c.p.p.
Il giudice cautelare può fondare il pericolo di recidiva su gravità dei fatti, modalità esecutive, precedenti penali e contatti con ambienti criminali, motivando l’inidoneità di misure meno afflittive.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso per violazione di norme processuali non può essere usato per aggirare i limiti propri del sindacato sulla motivazione.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
I vizi di motivazione sono deducibili nei soli casi di mancanza o manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato.
art. 616 c.p.p.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposto il rinvio alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti alla decisione cautelare.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro ordinanza cautelare, la deduzione di omessa autonoma valutazione del Gip richiede l’indicazione di specifici elementi decisivi trascurati, non essendo sufficiente una critica generica alla struttura della motivazione.
- Il controllo di legittimità sui gravi indizi di colpevolezza non consente alla Corte di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma solo di verificare che la motivazione sia logicamente coerente e giuridicamente corretta.
- Le censure che, pur prospettate come violazioni di legge o vizi di motivazione, mirano in realtà a una diversa lettura delle prove sono inammissibili in cassazione.
- L’uso dell’art. 192 c.p.p. non può servire a trasformare un dissenso sulla valutazione del compendio probatorio in un motivo ammissibile di ricorso per cassazione.
- In materia di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione può essere desunto da gravità del fatto, modalità esecutive, precedenti specifici e contatti con ambienti criminali, purché il giudice dia conto dell’inidoneità di misure meno afflittive.
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