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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44680/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il DAP impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che aveva confermato la decisione del Magistrato di Sorveglianza di consentire alla detenuta in regime ex art. 41-bis OP di acquisire gli stessi generi alimentari dei detenuti comuni e di cucinarli al di fuori delle fasce orarie previste per i detenuti sottoposti a regime ordinario. Il ricorso sosteneva che la disciplina oraria adottata dall'Amministrazione penitenziaria rientra nella legittima potestà organizzativa (d.p.r. 230/2000) e che la differenziazione degli orari è giustificata da concrete esigenze di sicurezza e organizzazione, ivi compreso il fatto che i detenuti comuni presenti nella sezione sono pochi e svolgono attività lavorative (anche in cucina) che giustificano la deroga alle fasce orarie, senza ricadute sulla salubrità e convivenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato il provvedimento impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame. La Corte ha affermato che la regolamentazione degli orari per la cottura rientra nella potestà dell'Amministrazione (art. 36 lett. b d.p.r. 230/2000) e che il giudice di merito, nel corso del rinvio, non ha fornito una motivazione adeguata e specifica per dimostrare che la scelta amministrativa fosse manifestamente irragionevole o sostanzialmente inibente l'esercizio di un diritto. Pertanto è necessario che il giudice, nel nuovo esame, indichi le ragioni concrete per le quali la disciplina amministrativa determinerebbe un eccessivo decremento di tutela rispetto al regime 41-bis.

Norme richiamate

  • d.p.r. 230/2000, art. 36, lett. b)

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri organizzativi legittimando regolazioni interne (es. fasce orarie per l'uso dei fornelli); la Corte riconosce tale potestà purché non esercitata in modo manifestamente irragionevole.

  • d.p.r. 230/2000, art. 69, comma 6, lett. b)

    Previsione normativa richiamata nella doglianza sull'esercizio delle competenze amministrative relative alla vita detentiva; usata per sostenere la legittimità di provvedimenti organizzativi.

  • d.p.r. 230/2000, art. 13

    Norma richiamata in relazione ai limiti e criteri della regolazione interna degli istituti; la Corte esamina la correttezza dell'applicazione di tali regole.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 1

    Principi generali dell'ordinamento penitenziario che informano il bilanciamento tra diritti dei detenuti e esigenze di sicurezza/organizzazione.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 35-bis

    Norma relativa alla disciplina dell'esecuzione penitenziaria e alle misure speciali cui attenersi; richiamata come contesto normativo del regime detentivo.

  • Ordinamento Penitenziario, art. 41-bis

    Disciplina del regime differenziato per detenuti particolari; il parametro entro il quale valutare se misure amministrative aggiuntive determinino un aggravamento ingiustificato del trattamento.

  • cod. proc. pen., art. 606, lett. b)

    Comma richiamato come base procesuale del motivo di ricorso per violazione di legge nella Cassazione penale.

  • cod. proc. pen., art. 627

    Norma che vincola il giudice di rinvio all'ambito di valutazione e alla necessità di motivazione specifica quando deve riesaminare una questione già annullata dalla Corte; la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione del giudice di rinvio.

  • Circolare amministrativa del 12/11/2018

    Documento organizzativo interno che stabilisce fasce orarie per la cottura; la sua portata può essere legittima ma richiede verifica di proporzionalità e ragioni concrete.

Massime di principio

  • Le regolazioni organizzative interne (es. fasce orarie per la cottura) rientrano nella potestà dell'Amministrazione penitenziaria e sono presumibilmente legittime se fondate su concrete esigenze di sicurezza e gestione.
  • Il giudice che annulla e rinvia deve spiegare in termini specifici perché la scelta amministrativa è manifestamente irragionevole o sproporzionata; semplici affermazioni generiche non sono sufficienti.
  • La differenziazione di trattamento tra detenuti comuni e sottoposti a 41-bis è ammissibile se sorretta da ragioni concrete (numero di detenuti, attività lavorative, rischio per la salubrità e la convivenza); la prova di tali ragioni grava sull'amministrazione e va adeguatamente valutata dal giudice.
  • Se una regolazione amministrativa impone ulteriori restrizioni rispetto al regime 41-bis, occorre valutare la bilanciabilità: un decremento di tutela dei diritti fondamentali dev'essere compensato da un incremento di tutela di altri interessi di pari rango.
  • In sede di nuovo esame il giudice deve svolgere un accertamento fattuale dettagliato (quando si verificano le sovrapposizioni orarie, quanti detenuti sono coinvolti, rischi concreti per salubrità e ordine) prima di ritenere illegittima la disciplina amministrativa.
  • Le circolari e i provvedimenti interni possono limitare esercizi pratici di diritti (es. orari di cottura), ma saranno soggetti al controllo di proporzionalità da parte del giudice; la legittimità dipende dalla ragionevolezza e dalla specificità delle motivazioni poste a fondamento.

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