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Sentenza

Sentenza n. 3024/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 621/2024 emessa dal Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503467

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla docente la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia – Prima Sezione Civile n. 621/2024, nella parte in cui aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica del docente prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, del valore di € 500,00 per ciascun anno. La ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione e ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia. Ha prodotto copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la prova della notificazione del titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata la sussistenza del giudicato e rispettato il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, il giudice ha ordinato all’Amministrazione di rilasciare alla ricorrente, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, la carta elettronica del docente e di accreditarvi complessivamente € 2.500,00. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, stabilendo un termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e precisando che l’incarico non dà luogo a compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso del contributo unificato posto a carico del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Prevede l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione le modalità di esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto nella misura di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Impone, per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; il TAR ha ritenuto tale termine rispettato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, la parte ricorrente deve dimostrare l’esistenza del titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la notificazione all’amministrazione, nonché il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge.
  • Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento dedotto dal ricorrente e non fornisce indicazioni sull’esecuzione del giudicato, la mancata ottemperanza può essere ritenuta incontestata; ove risultino determinati anche l’an e il quantum della prestazione, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento specifico.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, individuandone poteri, termine operativo e facoltà di delega.
  • L’attività del commissario ad acta, quando è connessa ai doveri istituzionali dell’ufficio cui appartiene, può essere svolta senza liquidazione di un compenso ulteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEffetto conformativo e riedizione del potere

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