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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00664/2026 del 08/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore della Repubblica di Bergamo ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia che, dichiarata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Brescia rispetto al reato di adescamento di minorenne (art. 609‑undecies c.p.) commesso con messaggi WhatsApp, aveva disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo anziché trasmetterli direttamente al Tribunale di Bergamo. Il ricorso denunciava abnormità funzionale e indebita regressione del procedimento e stasi processuale, sostenendo che per i reati ricompresi nell'art. 51, comma 3‑quinquies, c.p.p., quando la competenza riguarda un giudice del medesimo distretto e l'azione è esercitata con citazione diretta a giudizio, la trasmissione deve avvenire direttamente al giudice competente e non al pubblico ministero, evitando così la regressione delle fasi processuali e il rischio di atti compiuti da ufficio inidoneo.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto che il ricorso è fondato. Ha qualificato come abnorme il provvedimento del Tribunale di Brescia nella parte in cui, pur avendo dichiarato l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Bergamo, ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso detto Tribunale anziché trasmetterli direttamente al Tribunale di Bergamo. Per i reati inclusi nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3‑quinquies, c.p.p., e in presenza di citazione diretta, quando le funzioni di pubblico ministero e di giudice per le indagini preliminari sono attratte a livello distrettuale, non è necessaria la regressione del procedimento e la trasmissione deve essere diretta al giudice competente. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio nella parte indicata e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Bergamo per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 609‑undecies cod. pen.

    Delitto contestato: adescamento di minorenne commesso mediante messaggistica; la fattispecie sostanziale è il punto di partenza per individuare la competenza territoriale procedurale

  • art. 51, comma 3‑quinquies cod. proc. pen.

    Per i reati ricompresi in questo comma le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare sono attribuite all'ufficio presso il tribunale capoluogo del distretto; quando la competenza territoriale riguarda giudici del medesimo distretto, non è necessaria la regressione degli atti al pubblico ministero

  • art. 8 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal Tribunale di Brescia per ritenere luogo di consumazione il luogo in cui la vittima ha ricevuto o percepito i messaggi; la Corte ha però ritenuto secondaria la questione rispetto al problema di trasmissione degli atti

  • art. 23 cod. proc. pen.

    Disciplina la trasmissione degli atti in caso di incompetenza; la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha interpretato il suo contenuto tenendo conto della salvaguardia del diritto di difesa e delle esigenze di razionalità procedimentale

  • art. 554‑bis cod. proc. pen.

    Riferimento alla sequenza procedurale nei procedimenti a citazione diretta dopo il d.lgs. 150/2022; la Corte richiama che, nel prosieguo, dovrà rispettarsi la nuova fase di comparizione predibattimentale

  • Corte cost., sent. n. 104 del 2001

    Principio secondo cui la trasmissione degli atti al pubblico ministero anziché al giudice competente è giustificata solo se comporta un mutamento del pubblico ministero o del giudice dell'udienza preliminare; se la competenza rimane nello stesso distretto la trasmissione può dover essere diretta al giudice competente

  • Sez. U, Corte di Cassazione, n. 39746 del 23/03/2017

    Stabilisce il principio che, per reati attribuiti alla competenza di enti giudicanti distrettuali ricompresi in art. 51, comma 3‑bis, c.p.p., il tribunale del capoluogo che dichiari incompetente deve trasmettere gli atti direttamente alla corte/judice competente se la competenza rimane nello stesso distretto, evitando la regressione

  • Sez. 5, Corte di Cassazione, n. 36023 del 15/07/2022

    Ha ritenuto abnorme la trasmissione degli atti al pubblico ministero quando la competenza territoriale, rimanendo nel medesimo distretto, avrebbe dovuto comportare trasmissione diretta al giudice competente

  • Sez. U, Corte di Cassazione, n. 37502 del 28/04/2022

    Ha definito atto abnorme quello che impone al pubblico ministero attività contra legem determinando regressione indebita del procedimento e violazione dei diritti di difesa

  • Sez. U, Corte di Cassazione, n. 5307 del 20/12/2007 (dep. 2008)

    Ha affermato che l'abnormità si configura ogniqualvolta si determini una indebita regressione del procedimento che ne altera la sequenza logico‑cronologica, violando il principio della ragionevole durata del processo

Massime di principio

  • Quando un giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza territoriale in favore di un giudice dello stesso distretto per reati inclusi nell'art. 51, comma 3‑quinquies c.p.p., e l'azione è stata esercitata con citazione diretta, gli atti devono essere trasmessi direttamente al giudice ritenuto competente e non al pubblico ministero presso di esso
  • La trasmissione degli atti al pubblico ministero, qualora determini una regressione ingiustificata del procedimento o la stasi processuale, può essere qualificata come provvedimento abnorme impugnabile in cassazione
  • L'esigenza di evitare duplicazione di udienze e di adempimenti già svolti (tutela del diritto di difesa e ragionevole durata del processo) giustifica la trasmissione diretta al giudice competente quando la competenza resta all'interno del medesimo distretto
  • Nei procedimenti a citazione diretta, la prosecuzione della sequenza procedurale deve comunque rispettare le fasi previste dalla disciplina vigente (es. fissazione dell'udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554‑bis c.p.p.)
  • Se la trasmissione degli atti fosse stata disposta a favore di un ufficio del pubblico ministero diverso da quello cui la legge attribuisce le funzioni inquirenti per quella fattispecie, eventuali atti successivi compiuti da quell'ufficio potrebbero essere nulli o invalsi per incompetenza
  • Se la competenza territoriale riguarda giudici di distretti diversi (cioè muta anche la competenza distrettuale), allora resta possibile la trasmissione al pubblico ministero presso il giudice competente secondo la giurisprudenza consolidata

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