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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14238/2020 del 08/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (gestore)

La controversia

Una conducente di ciclomotore aveva chiesto al gestore di una stazione di servizio il risarcimento dei danni conseguenti alla caduta provocata da una lastra di ghiaccio presente nel piazzale. Il gestore aveva chiamato in causa la società che gestiva un ristorante, il cui accesso condivideva l’area, e la propria assicurazione. Il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 7 febbraio 2013, aveva condannato il gestore, escluso la responsabilità della società del ristorante e respinto la domanda di garanzia assicurativa per difetto di prova della copertura. In appello, dopo che il legale rappresentante dell’assicuratore non aveva reso il giuramento decisorio ammesso sulla copertura, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 21 luglio 2017, aveva riconosciuto la garanzia e condannato l’assicuratore a manlevare il gestore dalle conseguenze economiche della condanna. Aveva però lasciato a carico del gestore le spese sostenute dalla società del ristorante nei due gradi, ponendo a carico dell’assicuratore soltanto le spese dovute dal gestore alla danneggiata. Il ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1917, terzo comma, c.c. e 91 c.p.c., nonché vizio motivazionale: sosteneva che le spese sostenute per resistere alla domanda della danneggiata, comprese quelle relative alla chiamata del gestore del ristorante, dovessero essere poste a carico dell’assicuratore, essendo la chiamata funzionale anche all’interesse di quest’ultimo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la deduzione di violazione degli artt. 1917 c.c. e 91 c.p.c. era generica e non spiegava in che modo la sentenza d’appello avesse violato tali disposizioni. In particolare, il ricorrente non aveva indicato i dati fattuali necessari per valutare ex ante l’interesse dell’assicurato e l’utilità della chiamata in causa del gestore del ristorante, né per dimostrare che tale iniziativa rientrasse nelle finalità proprie dell’art. 1917 c.c.; si era limitato ad affermare che la chiamata non era temeraria e che il terzo condivideva il possesso del piazzale. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 1.200 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, euro 200 per esborsi e accessori di legge. È stato inoltre dichiarato sussistente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 1917, comma 3, c.c.

    Al contrario, poichè il giudice di merito deve valutare l’interesse dell’assicurato e l’utilità della chiamata dell’assicuratore, sulla base di una valutazione ex ante, il ricorrente avrebbe dovuto specificare i dati fattuali che consentivano – secondo l’assunto del M. – di esprimere tale valutazione, al fine di provare che l’atto di chiamata in causa del terzo non travalicava le finalità proprie dell’art. 1917 c.c.. Tali finalità sono quelle di perseguire un risultato utile, sia per l’assicurato, che per l’assicuratore.

    La chiamata in causa rilevante ai fini della garanzia va valutata ex ante in relazione all’interesse dell’assicurato e all’utilità anche per l’assicuratore; chi ne invoca la copertura deve allegare i dati fattuali idonei a dimostrare che l’iniziativa non eccedeva tale finalità.

  • art. 91 c.p.c.

    Il ricorrente lamenta la violazione di legge senza specificare le ragioni per le quali il giudice di appello avrebbe violato le disposizioni richiamate (art. 1917 c.c. e art. 91 c.p.c.).

    La mera indicazione dell’art. 91 c.p.c. non basta a fondare la censura: il ricorso deve specificare in che modo la statuizione sulle spese abbia violato la norma.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    In caso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

    Il comma 1-bis individua l’importo del contributo unificato di riferimento, al quale è pari l’ulteriore importo dovuto nei casi previsti dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La chiamata in causa dell’assicuratore e le iniziative processuali collegate alla gestione della lite devono essere valutate ex ante, considerando l’interesse dell’assicurato e l’utilità per l’assicuratore; per sostenere che le relative spese ricadano nella garanzia, occorre indicare i fatti concreti che dimostrino la coerenza dell’iniziativa con tali finalità.
  • È inammissibile per genericità la censura di violazione di legge che si limiti a richiamare le norme asseritamente violate senza spiegare specificamente come la decisione impugnata se ne sia discostata e senza allegare i fatti necessari a sostenere la critica.

Come è indicizzato

MaterieRisarcimento e indennizzoImpugnazioniSpese di lite
RamiAssicurazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

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