Sentenza del 06/10/2015 n. 1718 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Notificazioni - Mancata apposizione da parte dell'agente postale della relazione prevista dall'art. 3 Legge n. 890 del 1982 - Mera irregolarità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notificazione dell’accertamento perché l’agente postale non aveva apposto, sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario, la relazione prevista dall’art. 3 della Legge n. 890 del 1982. Secondo il contribuente, tale omissione avrebbe dovuto comportare l’inesistenza o la nullità della notifica.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione a mezzo posta si considera validamente eseguita quando l’avviso di ricevimento è regolarmente compilato e consente di provare la spedizione e la consegna del plico. La mancata apposizione della relazione dell’agente postale costituisce una mera irregolarità, non un vizio di inesistenza della notifica, poiché si tratta di un adempimento non previsto nell’interesse del destinatario. L’accertamento, pertanto, resta validamente notificato.
Norme richiamate
Legge n. 890 del 1982, art. 3
Relazione dell’agente postale sulla notificazione.
La mancata apposizione della relazione prevista dalla norma non determina l’inesistenza della notificazione quando l’avviso di ricevimento sia regolarmente compilato. L’adempimento ha funzione documentale e non è posto a tutela specifica del destinatario.
Massime di principio
- Nelle notifiche a mezzo posta, l’elemento centrale è l’attività dell’agente postale e la prova della consegna risultante dall’avviso di ricevimento.
- L’omissione di una formalità documentale non comporta automaticamente l’inesistenza o la nullità della notifica: occorre verificare se la formalità sia essenziale e prevista nell’interesse del destinatario.
- Se l’avviso di ricevimento è regolarmente compilato e dimostra spedizione e consegna, la notifica dell’atto tributario tende a essere considerata valida nonostante la mancata relazione sull’originale o sulla copia.
- Le irregolarità formali possono essere fatte valere solo quando incidono concretamente sulla conoscibilità dell’atto o sulla possibilità di difesa del destinatario.
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