Cassazione Civile, Ordinanza n. 06531/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite fiscale e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Ha inoltre precisato che, ai sensi dell'art. 11, comma 10, del d.l. n. 50/2017, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato nel dicembre 2000 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, ai fini ILOR per l'anno d'imposta 1994, un maggior reddito ritenuto derivante da ricavi non dichiarati. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società contribuente e dei soci, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione. I contribuenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in sede di legittimità hanno poi depositato memoria dando atto dell'intervenuta definizione della controversia ai sensi dell'art. 11 del d.l. n. 50/2017, con prova del versamento integrale dovuto; l'Agenzia delle entrate non ha opposto diniego alla definizione.
Norme richiamate
art. 11 d.l. 24 aprile 2017, n. 50
La definizione agevolata della controversia, quando risulti perfezionata con il versamento integrale e senza diniego dell'Ufficio, comporta la cessazione della materia del contendere e quindi l'estinzione del processo; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
l. 21 giugno 2017, n. 96
Norma di conversione del d.l. n. 50/2017 richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria è stata validamente definita in via agevolata ai sensi della disciplina speciale e l'Amministrazione non oppone diniego, il giudizio di cassazione diventa improseguibile per cessazione della materia del contendere.
- La prova del pagamento integrale dell'importo dovuto costituisce elemento decisivo per accertare il perfezionamento della definizione agevolata della lite.
- In caso di estinzione del processo per cessazione della materia del contendere derivante da definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale dettata dalla norma di riferimento e restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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