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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41229/2024 del 11/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Falsetta impugna la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che lo ha condannato per furto aggravato (artt. 624-bis, 625 n.2 c.p.) per essersi introdotto mediante effrazione in un magazzino e aver asportato 50 rubinetti, un lavandino in acciaio e rotoli di filo di rame. Deduce (1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 189 c.p.p. perché il riconoscimento operato dagli agenti su fotogrammi di videosorveglianza sarebbe inattendibile (immagini di scarsa qualità, assenza di raffronto e di verbale formale); (2) errata qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il furto è avvenuto in un magazzino (luogo di lavoro/commerciale) e non in una privata dimora.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto ammissibile l'utilizzo del riconoscimento informale compiuto dagli operanti sulle immagini di videosorveglianza (prova atipica ai sensi dell'art. 189 c.p.p. e valutabile con il libero convincimento del giudice); ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che ammette la testimonianza dell'operatore che ha visionato le immagini. Quanto alla qualifica ai sensi dell'art. 624-bis, ha applicato il principio delle Sezioni Unite (D'Amico, 23/03/2017) secondo cui la nozione di "privata dimora" non comprende luoghi adibiti ad attività commerciale/ lavorativa salvo che vi si svolgano non occasionalmente atti della vita privata o siano aree riservate alla sfera privata. Nel caso concreto il giudice di merito ha ritenuto che gli oggetti erano detenuti all'interno dell'abitazione della persona offesa e non ha errato. Ricadute pratiche: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 189 cod. proc. pen.

    I riconoscimenti informali rientrano tra le "prove non disciplinate" e sono utilizzabili; la loro efficacia dipende dall'attendibilità della deposizione del teste e dal libero convincimento del giudice, valutato con congrua motivazione.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma relativa al furto in abitazione privata; la Corte applica la nozione restrittiva di "privata dimora" indicata dalle Sezioni Unite (esclude luoghi di lavoro/attività commerciale salvo aree riservate alla vita privata).

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Richiamata come parte della qualificazione del reato (aggravante), senza che la sentenza offra una interpretazione autonoma diversa da quella applicata dal giudice di merito.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso (il procedimento si è chiuso ai sensi dell'art. 23, comma 8 del citato decreto-legge).

  • Giurisprudenza - Sez. U, 23/03/2017 (D'Amico)

    Principio interpretativo secondo cui la nozione di "privata dimora" ai fini dell'art. 624-bis comprende solo i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata e che non siano accessibili al pubblico o a terzi senza consenso; pertanto esercizi commerciali/luoghi di lavoro sono esclusi salvo aree private.

Massime di principio

  • Il riconoscimento effettuato informalmente in dibattimento o dagli operanti mediante visione di immagini di videosorveglianza è ammissibile come prova atipica: la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità del testimone e dalla motivazione del giudice.
  • La valutazione della credibilità del teste e del riconoscimento fotografico/televisivo è rimessa al giudice di merito e, se sufficientemente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • L'art. 624-bis c.p. (furto in abitazione privata) si applica solo se il luogo è riconducibile alla sfera privata secondo il criterio delle Sezioni Unite; luoghi aperti al pubblico o destinati a attività commerciale/lavorativa sono esclusi salvo porzioni riservate alla vita privata.
  • Un ricorso per cassazione che contestui valutazioni di fatto o la credibilità delle fonti probatorie difficilmente supera il filtro di ammissibilità se il giudice di merito ha fornito motivazione congrua.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta, oltre al rigetto del ricorso, la condanna alle spese processuali e talora il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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