Ordinanza n. 147/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento Dell'atto intimazione di pagamento 068 2023 9006638 56/000 Agenzie delle Entrate-Riscossione, trasmessa alla ricorrente via PEC in data 13/04/2023 e con essa del ruolo emesso da Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-prelievo latte, e, in ogni caso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 (non allegato e non conosciuto), il provvedimento di determinazione del Prelievo Supplementare per le annate oggetto dell'intimazione, ovvero le comunicazioni Agea, aventi ad oggetto le “multe quote latte” e segnatamente concernenti i risultati della compensazione nazionale per il periodo indicato nella cartella e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, (non allegato e non conosciuto) e comunque ogni atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo, compresa la Cartella Esattoriale n. 068 2020N7150129676 000 asseritamente notificata il 16.03.2015, la Cartella Esattoriale n. 068 2020 7180174037 000 asseritamente notificata il 11.12.2018 a titolo di prelievo latte e, in ogni caso di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, ed in particolare avverso l'atto di iscrizione a ruolo e avverso il ruolo indicato nell'intimazione (sopra descritta, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso). Per l'accertamento dell'illegittimità del diniego serbato dall'intimata Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura sull'istanza proposta dalla ricorrente, inviata in data 23/01/2020, in data 07/09/2022 e in data 23/11/2021 e 02/12/2021 e da valere quale dichiarazione ai sensi della Legge n. 228/2012, art. 1, comma 537, Prot. Uscita N. 0043400 del 02/06/2022 e Prot. Uscita N. 0043410 del 02/06/2022 con cui è stata comprovata l'insussistenza della pretesa creditoria relativa al prelievo supplementare oggetto dell'atto impugnato ed è stato formulato invito formale alla sospensione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate ed a porre in essere gli adempimenti previsti a carico dell'ente di riscossione anche dall'art. 1 comma 539 Legge 228 /2012 e dei provvedimenti presupposti, ai sensi degli artt. 21-quater e 21-nonies, l. n. 241/1990, Per l'accertamento della fondatezza dell'istanza di autotutela, ricorrendone in presupposti di cui all'art. 31, comma 3, Cpa e conseguentemente per la condanna dell'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura a concludere il procedimento e all'adozione di tutti i necessari provvedimenti al fine di conformare le imputazioni di prelievo supplementare di parte ricorrente di cui all'atto impugnato, con accertamento dell'obbligo, con conseguente condanna, ad eseguire, il relativo ricalcolo e alle conseguenti relative determinazioni e imputazioni del prelievo supplementare asseritamente dovute dall'istante uniformandosi e adempiendo alle decisioni della Corte di Giustizia del 27 giugno 219 causa C-348/18, del 11 settembre 2019, causa C-46/18, e del 13 gennaio 2022 nella causa C-377/19 nonché alla revoca e/o annullamento e/o declaratoria di inefficacia di tutti gli atti e delle relative tutte le attività di riscossione anche a mezzo di compensazione e in ogni caso, Per l'accertamento della inesistenza del debito imputato alla parte ricorrente a titolo di prelievo supplementare sulle consegne di latte vaccino per le annate di cui al ricorso, con ogni conseguente statuizione in merito all'iscrizione di detto debito nel Registro Nazionale dei Debiti tenuto da Agea ex art. 8 ter L. n. 33/2009, Per il risarcimento del danno cagionato dal prelievo medio tempore operato in forza della comunicazione con la quale parte ricorrente veniva informata dei criteri di applicazione del regime delle c.d. quote latte con riferimento alla “Compensazione nazionale per il periodo oggetto dell'istanza” con obbligo di restituzione di tutte le somme indebitamente percepite a tale titolo, di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, nella parte in cui in detti atti risulta l'iscrizione delle somme indicate come dovute a carico del ricorrente, e quindi nella parte in cui detti atti, incidono nella sfera giuridica dello stesso e di tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento relativa a prelievo supplementare sul latte, ruoli e cartelle esattoriali connesse, nonché diniego di autotutela e atti di iscrizione nel Registro Nazionale dei Debiti
Esito
La controversia
La società agricola ha impugnato un’intimazione di pagamento emessa dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, unitamente ai ruoli, alle cartelle esattoriali e agli atti presupposti relativi al prelievo supplementare sul latte per le cosiddette quote latte. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del diniego o del silenzio serbato da AGEA sulle istanze di autotutela, l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento, il ricalcolo del prelievo in conformità a pronunce della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’accertamento dell’inesistenza del debito e la restituzione delle somme riscosse, oltre al risarcimento dei danni. Il TAR, senza pronunciarsi nel merito delle censure, ha ritenuto necessario acquisire dalle parti aggiornamenti sulla vicenda e verificare se permanga l’interesse della ricorrente alla decisione.
La decisione
Il TAR ha disposto incombenti istruttori, senza definire il giudizio. La ricorrente deve dichiarare motivatamente, mediante breve memoria, se permane l’interesse alla decisione nel merito, aggiornare la situazione e indicare eventuali fatti o atti sopravvenuti, nonché segnalare l’eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie. AGEA e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione devono fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa e depositare, ove non già prodotti, gli atti impugnati e la relativa documentazione. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza da parte della Segreteria, nelle forme del processo amministrativo telematico. Il giudice ha espressamente avvertito che l’inerzia della ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà essere valutata come manifestazione inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l’esercizio dei poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti; l’inerzia rispetto all’ordine di chiarire la permanenza dell’interesse può assumere rilievo ai fini processuali.
art. 65 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni applicate per l’acquisizione di chiarimenti e documentazione necessari alla decisione.
art. 84, comma 4, c.p.a.
L’inerzia della parte, sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse, può consentire la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell’adozione dell’ordinanza.
art. 31, comma 3, c.p.a.
Indicato nell’oggetto della domanda proposta dalla ricorrente per ottenere l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
art. 1, commi 537 e 539, l. 228/2012
Richiamati dalla ricorrente in relazione all’istanza di sospensione delle iniziative di riscossione e agli adempimenti dell’ente di riscossione.
artt. 21-quater e 21-nonies l. 241/1990
Richiamati dalla ricorrente a fondamento delle richieste di sospensione e autotutela amministrativa.
art. 8-ter l. 33/2009
Richiamato in relazione all’aggiornamento del Registro Nazionale dei Debiti presso AGEA.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo non dispone ancora di elementi sufficienti per definire la controversia, può ordinare alle parti di fornire chiarimenti aggiornati e di depositare gli atti impugnati e la relativa documentazione di corredo.
- La parte ricorrente può essere onerata di dichiarare motivatamente la permanenza dell’interesse alla decisione e di aggiornare la situazione processuale, al fine di consentire la calendarizzazione e la definizione coerente del giudizio.
- L’inerzia della parte, previamente sollecitata a dichiarare la permanenza dell’interesse alla decisione, può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., anche in collegamento con l’art. 64, comma 4, c.p.a.
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