Sentenza n. 516/2026 - Salerno, Sezione 1
per l'annullamento 1. della determinazione adottata dal Dott. -OMISSIS-, -OMISSIS- c/o lo stesso Comune di Praiano, n° -OMISSIS- del 5 marzo 2025, resa all’esito di un serrato confronto procedimentale sollecitato da atto di interpello promosso dall’odierna ricorrente e da successivo preavviso di diniego del 2 marzo 2025 al quale, veniva, comunque, replicato dalla stessa ricorrente con atto di parte, sul quale non si è registrata alcuna presa di posizione nel provvedimento di diniego qui impugnato; 2. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale del 5 marzo 2025, adottata all'esito di un procedimento avviato da un interpello e concluso con diniego
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la determinazione comunale del 5 marzo 2025 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo emerge che il provvedimento era stato preceduto da un interpello, da un preavviso di diniego del 2 marzo 2025 e da osservazioni della ricorrente, sulle quali essa lamentava l'assenza di una presa di posizione nel diniego. Prima della decisione, tuttavia, la ricorrente ha dichiarato, con la memoria da ultimo depositata, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo che informa il processo amministrativo. Non è stata esaminata la legittimità della determinazione impugnata né sono stati scrutinati i motivi sostanziali dedotti. Le spese di lite sono state compensate, conformemente alla richiesta della ricorrente e alla mancata opposizione dell'Amministrazione, in considerazione dell'esito in rito del giudizio.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse determina l'improcedibilità del ricorso.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto normativo per l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, quando intervenga prima della definizione del giudizio, comporta la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in applicazione del principio dispositivo del processo amministrativo.
- Quando il ricorso è definito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare i motivi di legittimità dedotti contro l'atto impugnato.
- In presenza di un esito in rito e dell'accordo delle parti, le spese di lite possono essere compensate.
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