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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 351/2024 - n. R.G. 1005/2023 – pubblicata il 17/05/2024, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501527

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, concernente il diritto alla carta elettronica del docente e all'accredito delle somme dovute

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero debitore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Siena n. 351/2024, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, nonché all'accredito delle somme relative alle annualità pregresse, oltre agli interessi. Ha chiesto anche, in caso di ulteriore inadempienza del Ministero, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di inammissibilità derivante dal mancato deposito del certificato di passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, previsto dall'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve depositare con il ricorso, in copia autentica, il provvedimento del quale chiede l'esecuzione e, quando si tratta di un provvedimento del giudice ordinario, deve fornire la prova del suo passaggio in giudicato. Il termine "eventuale" previsto dalla disposizione riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato, indicati dall'art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a., e non esonera dall'onere di provare il giudicato della sentenza ordinaria azionata in ottemperanza. Poiché la ricorrente non ha depositato il certificato rilasciato dal cancelliere del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese, in ragione della mancata costituzione del Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    con il ricorso deve essere depositato, in copia autentica, il provvedimento di cui si chiede l'ottemperanza con l'eventuale prova del suo passaggio in giudicato

    L'azione di ottemperanza richiede il deposito del provvedimento azionato e, per i provvedimenti del giudice ordinario, la prova del relativo passaggio in giudicato; il termine "eventuale" concerne i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo non ancora passati in giudicato.

  • art. 112, comma 2, lettera b), c.p.a.

    Individua i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche non passati in giudicato, ai quali si riferisce il carattere eventuale della prova del passaggio in giudicato previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a.

  • art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

    Prevede il certificato del cancelliere attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario; il suo mancato deposito rende inammissibile il ricorso per ottemperanza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di segnalare alle parti una questione rilevabile d'ufficio, sulla quale il ricorso è stato deciso nel caso concreto.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui riconoscimento era stato disposto dalla sentenza oggetto di ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una sentenza del giudice ordinario, il ricorrente deve depositare la prova del passaggio in giudicato della pronuncia, mediante il certificato rilasciato dal cancelliere ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Il carattere "eventuale" della prova del passaggio in giudicato previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a. riguarda i provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo, anche non definitivi, e non le sentenze del giudice ordinario azionate in ottemperanza.
  • L'onere di provare il passaggio in giudicato della sentenza ordinaria grava sul ricorrente che promuove il giudizio di ottemperanza, anche se l'amministrazione intimata non si costituisce.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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