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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09311/2023 del 04/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da quattro avvisi di accertamento per omessa dichiarazione e parziale versamento dell'ICI relativa agli anni 2010 e 2011, con interessi e sanzioni, riguardanti un'area di cui i contribuenti erano cousufruttuari al 50% ciascuno. La Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva rigettato gli appelli dei contribuenti, confermando il valore imponibile dell'area in euro 1.169.000,00 e ritenendo che le difficoltà tecniche di attuazione del programma di intervento integrato previsto dallo strumento urbanistico non escludessero l'utilizzabilità edificatoria. Con il primo motivo di ricorso i contribuenti deducevano violazione degli artt. 2, comma 1, lett. b, e 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, sostenendo che la base imponibile ICI fosse stata erroneamente determinata senza considerare l'inedificabilità di fatto e di diritto dell'area, posta in prossimità della linea ferroviaria e soggetta a vincoli che impedivano la realizzazione dell'opera obbligatoria (sottopasso) prevista. Con il secondo motivo denunciavano violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 472/1997, lamentando il mancato riconoscimento dell'oggettiva incertezza normativa e quindi la mancata disapplicazione delle sanzioni amministrative.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il profilo di inammissibilità del primo motivo, qualificandolo come censura di violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Ha quindi accolto il primo motivo, reputando che il giudice di merito non avesse correttamente applicato i criteri legali di determinazione del valore venale dell'area fabbricabile, perché aveva valutato in modo unitario e astratto tutte le aree del programma di intervento integrato, senza considerare le specifiche caratteristiche del suolo in questione e il deprezzamento derivante dalla fascia di tutela ferroviaria e dagli oneri connessi, specie per la realizzazione del sottopasso. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 1, lett. b, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    richiamato dai ricorrenti per la nozione di area fabbricabile ai fini ICI; la Corte decide però principalmente sul criterio di determinazione della base imponibile ex art. 5, comma 5.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    "Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche"

    i criteri indicati sono vincolanti nella determinazione del valore imponibile ICI; il giudice di merito deve verificarne la corretta applicazione tenendo conto delle concrete caratteristiche del terreno e degli oneri/incidenze specifici sul valore venale.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    richiamato per sostenere la non punibilità in presenza di obiettiva incertezza normativa; il motivo è stato assorbito senza decisione nel merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1, comma 1, lett. a, legge 31 agosto 2022, n. 130

    richiamata per indicare la nuova denominazione del giudice di rinvio come Corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Massime di principio

  • In tema di ICI sulle aree fabbricabili, la base imponibile deve essere determinata secondo i criteri legali dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992, che impongono una valutazione concreta del valore venale in comune commercio del singolo bene al 1° gennaio dell'anno d'imposta.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a una stima forfettaria o unitaria di un comparto urbanistico, se il terreno oggetto di causa presenta peculiarità proprie, vincoli specifici o limitazioni che incidono in modo autonomo sul valore commerciale.
  • L'edificabilità fiscale di un'area può sussistere anche in presenza di difficoltà tecniche o di mancata attuazione degli strumenti urbanistici, ma tali elementi devono comunque riflettersi sulla concreta quantificazione del valore imponibile, attraverso un apprezzamento puntuale degli oneri e delle limitazioni gravanti sul bene.
  • Se il giudice omette di considerare le caratteristiche specifiche del terreno e i vincoli che ne deprezzano il valore, la valutazione della base imponibile risulta censurabile per violazione dei criteri legali di stima.
  • Quando il primo motivo di ricorso è accolto e la decisione viene cassata per un nuovo esame del valore imponibile, resta assorbita ogni ulteriore censura logicamente dipendente, come quella relativa alla disapplicazione delle sanzioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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