Cassazione Penale, Sentenza n. 45730/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione della sentenza impugnata per non aver la Corte d'appello dato conto del rigetto dei motivi di appello. In appello erano state sollevate censure relative alla non sussistenza dell'aggravante dell'uso della violenza, all'omesso riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62 n. 4 cod. pen.) e all'eccessività della pena inflitta in primo grado.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente esaminato e motivato il rigetto dei punti sollevati: la rimozione dei catalizzatori ha determinato il danneggiamento del veicolo o comunque il mutamento della destinazione (giustificando la qualificazione come violenza sulle cose), il costo del ripristino non è risultata irrisorio (escludendo l'attenuante della speciale tenuità del danno) e la pena non è stata ritenuta manifestamente eccessiva, avendo riguardo alle modalità esecutive e al precedente penale dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Decisione resa il 9 novembre 2022.
Norme richiamate
art. 62 n. 4 cod. pen. (attenuante della speciale tenuità del danno)
La Corte ha ritenuto l'attenuante inapplicabile perché il danno derivante dalla rimozione dei catalizzatori non era 'irrisorio': il costo del ripristino non poteva essere considerato trascurabile e la rimozione ha prodotto un danno o un mutamento della destinazione del bene.
Aggravante: esposizione della cosa alla pubblica fede
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante poiché i catalizzatori erano montati su autovetture parcheggiate in pubblica via, ossia beni esposti alla pubblica fede.
Aggravante: violenza sulle cose
La rimozione dei catalizzatori è stata considerata tecnica di effrazione idonea a causare danno al veicolo o a mutarne la destinazione, integrando l'aggravante della violenza sulle cose.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente: i motivi che si limitano a una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
- La sottrazione di componenti essenziali di un veicolo (es. catalizzatore) è frequentemente qualificata come 'violenza sulle cose' quando comporta danno o mutamento di destinazione, con esclusione dell'attenuante della tenuità del danno se il costo di ripristino non è irrisorio.
- Per ottenere il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. è necessario dimostrare concretamente che il danno è di scarsa entità e che la condotta ha effetti trascurabili; mere affermazioni teoriche non sono sufficienti.
- Le censure sull'entità della pena richiedono che emerga una manifesta sproporzione o travisamento dei fatti per poter essere accolte in sede di legittimità.
- Chi impugna in Cassazione deve individuare profili di illegittimità di diritto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, non limitarsi a chiedere una rivalutazione del materiale probatorio.
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