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Sentenza

Sentenza del 18/03/2016 n. 5401 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale sostenendo che il contribuente, anche quando affida la contabilità a terzi, deve rispettare i termini ordinari per la liquidazione e il versamento periodico dell'IVA. Il versamento effettuato nel secondo mese successivo a quello di esigibilità dell'imposta costituisce quindi tardivo versamento, soggetto a interessi e sanzioni. L'affidamento della contabilità a un professionista non giustifica lo slittamento dei termini di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza favorevole al contribuente e ha rinviato la causa ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Campania, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese. Le questioni nuove sollevate dal contribuente per la prima volta nella memoria difensiva, tra cui nullità della cartella e prescrizione o decadenza, sono state dichiarate inammissibili.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis

    controllo secondo procedura automatizzata della dichiarazione

    Consente il controllo automatizzato della dichiarazione IVA e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute, comprese sanzioni e interessi risultanti dal controllo.

  • D.P.R. n. 100 del 1998, art. 1

    il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 di ciascun mese seguente

    Il contribuente deve effettuare le liquidazioni e i versamenti periodici IVA entro i termini ordinari, anche se la contabilità è affidata a terzi.

  • D.P.R. n. 542 del 1999, art. 7

    il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità può fare riferimento ... all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese precedente

    La contabilità presso terzi consente un diverso criterio di calcolo dell'imposta da versare, ma non determina uno slittamento del termine per il pagamento.

  • D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13

    Il mancato o tardivo versamento dell'IVA entro il termine previsto comporta l'applicazione delle sanzioni, anche quando il ritardo dipende dall'organizzazione contabile affidata a un professionista.

  • art. 378 c.p.c.

    la memoria ha esclusivamente la funzione di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione

    Nel giudizio di cassazione la memoria non può introdurre questioni nuove, come eccezioni di nullità, prescrizione o decadenza non già formulate negli atti iniziali.

Massime di principio

  • L'affidamento della contabilità a un commercialista o a un centro servizi non trasferisce al professionista la responsabilità del contribuente per il rispetto dei termini fiscali.
  • Quando una norma consente di utilizzare dati contabili relativi a un periodo precedente per calcolare l'IVA, tale facoltà incide sul metodo di calcolo e non implica automaticamente una proroga del termine di versamento.
  • Il contribuente deve distinguere tra il momento di determinazione dell'imposta e il termine entro cui effettuare il pagamento: un diverso criterio di liquidazione non comporta necessariamente un diverso termine di versamento.
  • Nel giudizio di cassazione le memorie possono chiarire e approfondire le difese già proposte, ma non possono introdurre per la prima volta nuove eccezioni o censure.
  • In caso di versamento IVA oltre il termine ordinario, possono essere applicati interessi e sanzioni anche se il ritardo è dovuto alla gestione della contabilità da parte di terzi.

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