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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40496/2024 del 04/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/05/2024 del Tribunale della Libertà di Napoli che aveva rigettato gli appelli ex art. 310 c.p.p. avverso i provvedimenti del G.I.P. (4/4/2024 e 3/4/2024) che avevano respinto la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per i procedimenti relativi a omicidio, possesso e detenzione illecita di armi aggravati dalla connessione mafiosa e al reato di associazione di tipo mafioso. Il ricorrente deduce violazione ed errore di applicazione dell'art. 275 c.p.p., sostenendo che la sua collaborazione con la giustizia, il comportamento intramurario e la sua scelta di riti (abbreviato/consenso all'acquisizione degli atti) avrebbero dovuto far superare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere e giustificare la misura meno afflittiva.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi del ricorso, confermando che la presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i reati aggravati dalla connessione mafiosa (art. 275, comma 3, c.p.p.) prevale e può essere superata soltanto con elementi specifici e concreti che dimostrino l'idoneità di misure alternative. Il Tribunale aveva correttamente valutato la gravita delle condotte e il ruolo dirigente del ricorrente nel sodalizio ("braccio destro" del capo clan fino al giugno 2023), i numerosi e gravi precedenti penali e la necessità di accertare la completezza e genuinità della collaborazione e la definitiva recisione dei legami con l'associazione. La Corte ha altresì confermato la motivazione come logica e completa e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; ha inoltre disposto la trasmissione del provvedimento al Direttore del penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen. (comma 3)

    Per i delitti aggravati dalla connessione mafiosa opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: essa fa ritenere sussistenti, salvo prova contraria, i caratteri di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione. Tale presunzione è speciale e prevale sull'art. 274; può essere superata solo con elementi specifici che dimostrino che altre misure possono soddisfare le esigenze cautelari.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari personali; rimane applicabile ma subordinata alla presunzione speciale prevista dall'art. 275 quando il titolo cautelare riguarda reati connessi a contesti mafiosi.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulle spese processuali nel procedimento di legittimità; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dello speciale procedimento per il ricorso rigettato.

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-ter e comma 1-bis)

    Prevede l'obbligo di comunicazione al Direttore dell'istituto penitenziario riguardo allo stato detentivo e ad eventuali provvedimenti della Corte, affinché siano adottate le misure previste dal comma 1-bis in relazione allo stato del detenuto; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti.

Massime di principio

  • Per reati aggravati dalla connessione mafiosa opera una presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere: la difesa ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti per dimostrare che misure meno afflittive siano idonee a soddisfare le esigenze cautelari.
  • La valutazione del pericolo di reiterazione deve focalizzarsi sulle modalità concrete del fatto e sulla personalità dell'indagato (ruolo nell'associazione, precedenti, comportamenti concreti), non sulla sola gravità astratta del reato o sul mero decorso del tempo in detenzione.
  • La collaborazione con la giustizia può essere elemento attenuante ai fini cautelari solo se è matura, completa e genuina e se vi è una definitiva recisione dei rapporti con l'associazione; il suo accertamento richiede valutazione complessiva e documentata.
  • Il mero buon comportamento intramurario o la scelta di riti alternativi (es. abbreviato) non sono di per sé sufficienti a superare la presunzione di custodialità quando sussistono elementi indicativi di pericolosità sociale e di sistematicità del reato.
  • Il giudizio di legittimità non è luogo per riformare liberamente la valutazione di merito sui fatti o sulla collaboratività se la motivazione del giudice di merito è logica, coerente e completa.

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