Sentenza n. 5887/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l’accertamento del silenzio-inadempimento del Comune di Aprilia in merito all'invio del rapporto ambientale secondo i contenuti di cui all'allegato VI del D.Lgs nr. 156/2006 e la Sintesi non tecnica richiesti dalla Regione Lazio nell'ambito della procedura di Vas attivata in seguito all'approvazione del Print presentato dall'istante avente ad oggetto: “Nuovo Insediamento Residenziale Campo di Carne, Ambito Polo Stazione Ferroviaria in variante al PRG Doc. nr. 45 del 26 ottobre 2017 del Comune di Aprilia (LT)”. E PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEGLI OBBLIGHI del Comune di Aprilia a provvedere a tutto quanto sopra; E PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA che, nell'ipotesi di perdurante inerzia dell'amministrazione comunale oltre il termine assegnatle, provvederà all'adozione dei provvedimenti e/o dei comportamenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Aprilia sulla trasmissione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica nell'ambito della procedura di VAS relativa a un PRINT in variante al PRG
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha chiesto l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere alla trasmissione del rapporto ambientale, redatto secondo i contenuti dell'Allegato VI al d.lgs. 152/2006, e della sintesi non tecnica richiesti dalla Regione Lazio, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Comune ha chiesto il rigetto sostenendo che l'onere di redazione del rapporto ambientale grava sulla società, quale soggetto proponente, e non sull'autorità procedente. Il TAR ha inoltre rilevato tardiva l'eccezione sulla competenza territoriale della Sezione distaccata di Latina, proposta per la prima volta il 10 gennaio 2026 in violazione dell'art. 47 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che l'azione avverso il silenzio presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere e il decorso del termine per provvedere. Nel merito, ha escluso l'esistenza dell'obbligo del Comune di redigere e trasmettere il rapporto ambientale nel caso concreto. Interpretando gli artt. 5 e 13 del d.lgs. 152/2006, il giudice ha ritenuto che l'onere di redazione spetti all'autorità procedente quando la pianificazione è di iniziativa pubblica e non vi è un proponente privato, mentre ricade sul soggetto privato quando la pianificazione deriva da un'iniziativa privata. La diversa interpretazione, secondo cui l'onere graverebbe sempre sull'autorità procedente, renderebbe priva di significato la previsione legislativa alternativa riferita al proponente o all'autorità procedente. Inoltre, il rapporto ambientale è parte integrante del piano e deve illustrarne contenuti, obiettivi e rapporti con altri piani, sicché è coerente attribuirne la redazione al soggetto dal quale promana la proposta pianificatoria. La Regione non può modificare tale ripartizione in assenza di una base normativa. Conseguentemente, non sussistendo l'obbligo di provvedere del Comune, è stata respinta anche la domanda di nomina del commissario ad acta. Spese compensate per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
art. 47 c.p.a.
L'eccezione sulla competenza territoriale deve essere sollevata tempestivamente; nel caso concreto è stata ritenuta tardiva perché proposta per la prima volta il 10 gennaio 2026.
art. 5, comma 1, lett. p), q) e r), d.lgs. 152/2006
“p) autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l’adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l’esercizio; q) autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano, programma soggetto alle disposizioni del presente decreto, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano, programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma; r) proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente decreto”
Distingue l'autorità competente, l'autorità procedente e il proponente, qualificando come proponente il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto.
art. 13, comma 3, d.lgs. 152/2006
“La redazione del rapporto ambientale spetta al proponente o all'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione”
La previsione alternativa dell'onere in capo al proponente o all'autorità procedente va interpretata attribuendo l'onere al proponente quando la pianificazione è di iniziativa privata e all'autorità procedente quando è di iniziativa pubblica senza proponente privato.
Allegato VI al d.lgs. 152/2006
“a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi”
Il contenuto del rapporto ambientale, strettamente compenetrato con quello del piano, conferma la coerenza dell'attribuzione della redazione al soggetto da cui promana la proposta pianificatoria.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione avverso il silenzio-inadempimento, occorrono sia un obbligo giuridico dell'amministrazione di provvedere sia il decorso del termine per la conclusione del procedimento; in assenza dell'obbligo, la domanda deve essere respinta.
- L'art. 13, comma 3, del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui attribuisce la redazione del rapporto ambientale al proponente o all'autorità procedente, deve essere interpretato nel senso che, per una pianificazione di iniziativa privata, l'onere grava sul soggetto privato proponente, mentre per una pianificazione di iniziativa pubblica priva di proponente privato grava sull'autorità procedente.
- L'attribuzione al proponente privato dell'onere di redigere il rapporto ambientale è coerente con la sua natura di parte integrante del piano, poiché il rapporto deve illustrare contenuti, obiettivi e relazioni del piano con gli altri strumenti di pianificazione.
- Un'autorità regionale non può modificare, in assenza di una specifica base normativa, la ripartizione dell'onere di redazione del rapporto ambientale stabilita dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. 152/2006.
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