Sentenza n. 1497/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano n. 1947/2024, depositata in data 10/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1947/2024, che aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta docente per l'anno scolastico 2023/24, per l'importo nominale di 500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del titolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 1947/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata, nella parte relativa alla messa a disposizione della carta docente per l'anno scolastico 2023/24. Ha dedotto l'inadempimento del Ministero, che non aveva eseguito la condanna né effettuato pagamenti, neppure parziali. Il giudizio di ottemperanza non comprendeva invece le spese di lite liquidate nella sentenza presupposta, distratte in favore del difensore, non essendo stata proposta domanda esecutiva al riguardo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Milano. Ha rilevato che il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. La documentazione e le dichiarazioni della ricorrente attestavano l'assenza di pagamenti, mentre il Ministero, pur costituito, non aveva contestato il credito né fornito indicazioni sull'esecuzione. Il Ministero è stato quindi ordinato a effettuare integralmente il pagamento entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 500 euro, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento
Prima dell'esecuzione forzata o dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni; decorso tale termine senza pagamento, può essere accertata l'inottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale, passato in giudicato e ritualmente notificato, non sia stato eseguito dall'amministrazione dopo il decorso del termine dilatorio previsto per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni.
- Quando l'amministrazione non contesta né l'esistenza né l'ammontare del credito e non dimostra l'avvenuta esecuzione, il giudice può accertare l'inottemperanza sulla base della documentazione e delle dichiarazioni della parte ricorrente.
- In caso di mancata esecuzione del titolo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, fissandone poteri e termine di intervento.
- L'ambito oggettivo dell'ottemperanza è delimitato dalla domanda proposta: le statuizioni del titolo relative a capi distinti, come le spese distratte in favore del difensore, non sono esaminate se non comprese nell'azione esecutiva.
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