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Sentenza

Sentenza del 27/06/2017 n. 2829 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

CARATTERE DILETTANTISTICO DELL'ATTIVITÀ - MANCATA PROVA - Effettivo svolgimento di attività senza scopo di lucro - Mancata prova - Svolgimento attività lucrativa - Sussistenza - Accertamento Ires ed Irap - Legittimità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta legittima. L'associazione non ha potuto beneficiare del regime agevolato della legge n. 398/1991, poiché mancavano sia il riconoscimento del CONI sia la prova concreta dell'effettivo carattere dilettantistico e non lucrativo dell'attività. Sono quindi risultati legittimi gli accertamenti ai fini IRES e IRAP.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'associazione contestava la legittimità degli accertamenti fiscali e sosteneva di avere natura dilettantistica e di svolgere attività senza scopo di lucro, chiedendo quindi l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 398/1991. Tuttavia, non è stata fornita la prova dell'effettivo svolgimento di un'attività sportiva dilettantistica priva di finalità lucrative; al contrario, è stata accertata la natura lucrativa dell'attività esercitata. Inoltre, l'associazione non risultava riconosciuta come sportiva dilettantistica dal CONI.

Norme richiamate

  • Art. 1 della legge n. 398/1991

    Agevolazioni fiscali per le associazioni sportive dilettantistiche

    Il regime agevolato presuppone che l'ente possieda effettivamente i requisiti sostanziali di associazione sportiva dilettantistica e svolga un'attività coerente con tale natura; non è sufficiente la mera qualificazione formale o statutaria.

  • Art. 7 del decreto-legge n. 136/2004, convertito nella legge n. 186/2004

    Il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta

    Il riconoscimento da parte del CONI costituisce elemento essenziale per verificare e certificare la natura sportiva dilettantistica dell'associazione ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali riservate agli enti sportivi dilettantistici richiedono la dimostrazione concreta dei requisiti sostanziali, non essendo sufficiente la sola denominazione o la previsione statutaria dell'assenza di lucro.
  • Il mancato riconoscimento o inserimento nei registri riconosciuti dal CONI può impedire l'accesso al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare il regime agevolato quando l'attività effettivamente svolta presenta caratteristiche lucrative o commerciali prevalenti rispetto all'attività sportiva dilettantistica.
  • In caso di verifica fiscale, l'associazione deve poter documentare sia il riconoscimento sportivo sia l'effettivo svolgimento dell'attività dilettantistica e la coerenza tra gestione concreta, finalità statutarie e assenza di distribuzione di utili.
  • La mancanza dei requisiti sostanziali può comportare il recupero delle imposte IRES e IRAP non versate e la disapplicazione delle agevolazioni fiscali.

Testo integrale

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