Cassazione Civile, Ordinanza n. 20123/2026 del 16/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda un lavoratore impiegato per anni tramite plurimi contratti di somministrazione presso una società di autolinee, che aveva già ottenuto in un precedente giudizio la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 27.11.2005 e la condanna della società al ripristino del rapporto e al risarcimento ex art. 32 L. 183/2010. Nel giudizio definito dalla sentenza impugnata il lavoratore domandava il riconoscimento di cinque scatti di anzianità, il pagamento delle retribuzioni non corrisposte tra la sentenza di conversione del rapporto e la effettiva riassunzione, nonché l’inquadramento nel parametro 158 del CCNL Autoferrotranvieri, assumendo che l’anzianità dovesse decorrere dall’inizio della somministrazione. La società eccepiva, tra l’altro, il giudicato formatosi sulla precedente sentenza e contestava il computo dell’anzianità. La Corte d’appello ha riconosciuto solo una parte delle differenze retributive, escludendo il parametro 158 per mancato raggiungimento degli otto anni di guida effettiva. In cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del CCNL Autoferrotranvieri, sostenendo che gli scatti di anzianità dovessero essere calcolati sull’anzianità di servizio dalla data di assunzione e non sui soli periodi effettivamente lavorati; 2) violazione dell’art. 2909 c.c. per erronea interpretazione del giudicato esterno, lamentando che la Corte territoriale avesse ridotto i periodi di servizio già accertati nella precedente sentenza; 3) violazione dell’art. 195, comma 3, c.p.c. e dell’art. 157 c.p.c. per la consulenza tecnica d’ufficio, poiché il CTU aveva depositato la relazione contestualmente alla sua trasmissione alle parti, impedendo il pieno esercizio del contraddittorio tecnico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale perché fondato su una disposizione collettiva (art. 7 CCNL Autoferrotranvieri 1976) non pertinente al periodo e al rapporto considerati nella causa. Ha rigettato il secondo motivo, ritenendo corretta la lettura del giudicato esterno: la precedente sentenza non aveva accertato una prestazione ininterrotta dal 2005 al 2010, ma solo specifici periodi di effettiva utilizzazione, con esclusione dei periodi non lavorati già indennizzati. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che il deposito in cancelleria della relazione del CTU contestualmente alla trasmissione alle parti, senza consentire un vero contraddittorio sulle osservazioni, ha concretamente leso il diritto di difesa; la sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà anche regolare le spese. Il ricorso incidentale della società è stato dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse sul parametro 158, già negato dalla sentenza impugnata, sia perché basato su un ulteriore asserito giudicato non adeguatamente documentato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
La Corte d'appello aveva richiamato l'onere probatorio a carico del lavoratore per dimostrare i periodi di effettivo lavoro utili al calcolo degli scatti e del parametro retributivo; la Cassazione non ha riformato tale impostazione sul merito, ma ha censurato il vizio processuale relativo alla CTU.
art. 2909 c.c.
Il giudicato esterno va interpretato in relazione al contenuto effettivo della precedente decisione: nel caso concreto non accertava una prestazione ininterrotta né periodi ulteriori rispetto a quelli specificamente documentati e già considerati.
art. 32 L. 183/2010
L’indennizzo forfettario e onnicomprensivo previsto dalla norma copre i periodi non lavorati tra i contratti e fino alla sentenza, escludendo che tali periodi possano essere nuovamente utilizzati per rivendicare scatti di anzianità.
art. 4 CCNL Autoferrotranvieri 2004
È il parametro contrattuale richiamato dalla Corte d’appello per individuare il criterio degli otto anni di guida effettiva necessari al superiore inquadramento.
art. 3 CCNL 1997
È stato richiamato per il calcolo degli aumenti periodici di anzianità, in relazione ai soli periodi di effettiva prestazione.
art. 195, comma 3, c.p.c.
La relazione del consulente deve essere trasmessa alle parti e queste devono poter inviare osservazioni prima del deposito definitivo in cancelleria; il deposito contestuale alla trasmissione, senza reale spazio per il contraddittorio, viola il diritto di difesa.
art. 157 c.p.c.
La nullità processuale dedotta dal lavoratore è stata ritenuta tempestivamente fatta valere e non sanata, perché l'irregolarità della CTU si è tradotta in una concreta lesione difensiva.
art. 100 c.p.c.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse concreto e attuale sul punto in cui la sentenza d'appello aveva già escluso il diritto al parametro 158.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
Richiamo finale al raddoppio del contributo unificato per la parte ricorrente incidentale, ove dovuto.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.
Massime di principio
- Ai fini degli scatti di anzianità e delle progressioni economiche, rilevano i periodi di effettiva prestazione nei limiti in cui il contratto collettivo li assuma come presupposto; i periodi non lavorati già indennizzati in via forfettaria non possono essere computati una seconda volta.
- Il giudicato esterno va interpretato in modo rigoroso e aderente al dispositivo e alla motivazione effettivamente rilevante: non può essere esteso a fatti non accertati espressamente o solo desumibili in via congetturale.
- Nel giudizio successivo alla conversione di un rapporto di somministrazione illegittima, il lavoratore che rivendichi ulteriori benefici economici deve allegare e provare i periodi di lavoro effettivo che ne costituiscono il fatto costitutivo, salvo che essi risultino già coperti dal giudicato in senso utile alla domanda.
- Nel subprocedimento di consulenza tecnica d'ufficio, il diritto di difesa delle parti impone un effettivo contraddittorio sulle osservazioni: il deposito in cancelleria della relazione contestualmente alla sua trasmissione, se priva le parti della possibilità concreta di interloquire prima del deposito definitivo, determina nullità per lesione difensiva.
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