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Sentenza

Sentenza del 23/09/2016 n. 18690 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia relativa all’avviso di accertamento per l’anno 2001, con recupero di maggiori redditi ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Deduceva, tra l’altro, l’illegittima produzione tardiva in appello del processo verbale di constatazione, la mancata conoscenza del suo contenuto da parte del socio e l’insufficiente motivazione sulla determinazione dei maggiori ricavi. La Corte ha però rilevato d’ufficio una questione preliminare e assorbente: il giudizio riguardava una società di persone e non erano stati chiamati tutti i soci presenti nella compagine sociale nell’anno accertato, nonostante la necessità del litisconsorzio tra società e tutti i soci per gli accertamenti unitariamente riferibili al reddito societario e alle imposte conseguenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato nullo l’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e ha rinviato la controversia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in diversa composizione. Il giudice di rinvio dovrà integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci presenti nell’anno oggetto di accertamento, decidere nuovamente la causa e liquidare le spese di tutti i gradi di giudizio. La Cassazione non ha quindi deciso nel merito la fondatezza dell’accertamento, né le contestazioni sulla produzione del PVC o sulla determinazione dei ricavi.

Norme richiamate

  • Art. 102 c.p.c.

    È richiamato quale fondamento generale del litisconsorzio necessario: quando la decisione deve essere pronunciata nei confronti di più soggetti, tutti devono partecipare al giudizio.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    Il reddito delle società di persone è imputato per trasparenza ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione effettiva. Questa unitarietà giustifica, in linea generale, la partecipazione necessaria al giudizio della società e di tutti i soci.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2

    È richiamato insieme all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 per evidenziare l’unitarietà dell’accertamento del reddito della società di persone e della relativa imputazione ai soci.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14

    Impone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti necessari. La mancata partecipazione di uno di essi determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 24

    Il ricorrente lo aveva invocato contestando la produzione tardiva del processo verbale di constatazione in appello; la Corte non ha esaminato tale censura nel merito, poiché ha rilevato preliminarmente la nullità del giudizio.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29

    È richiamato per la possibilità di riunire procedimenti connessi, ferma restando la necessità di assicurare la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2

    Il ricorrente lo aveva richiamato in relazione alla produzione documentale in appello; anche questa questione è rimasta assorbita dalla nullità processuale rilevata d’ufficio.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3

    Il ricorrente lo aveva invocato rispetto all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo e alla conoscibilità degli elementi posti a fondamento dell’accertamento; la Corte non ha deciso questa censura nel merito.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    Il ricorrente lo aveva richiamato sostenendo la mancata allegazione o conoscenza del processo verbale di constatazione; la questione non è stata esaminata per effetto del rinvio conseguente alla nullità del contraddittorio.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44

    Sono richiamati per qualificare l’IRAP come imposta avente caratteristiche assimilabili all’ILOR e per sostenere, insieme all’art. 5 del D.P.R. n. 917/1986, la necessità del litisconsorzio dei soci nel giudizio relativo all’IRAP dovuta dalla società.

  • Art. 354 c.p.c.

    Il giudice d’appello, rilevata la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario, avrebbe dovuto rimettere la causa al giudice di primo grado.

  • Art. 383 c.p.c., ultimo comma

    È la norma in base alla quale la Cassazione ha disposto il rinvio al giudice di primo grado in diversa composizione, affinché il processo venga nuovamente celebrato dopo l’integrazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Negli accertamenti relativi a società di persone, quando la controversia riguarda elementi comuni del reddito societario imputato per trasparenza, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci presenti nell’anno d’imposta contestato.
  • La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti anche di un solo socio necessario determina la nullità assoluta dell’intero giudizio e della sentenza, rilevabile d’ufficio in qualsiasi fase e grado.
  • L’IRAP collegata al reddito di una società di persone segue, ai fini processuali, la logica dell’accertamento unitario e richiede normalmente la partecipazione dei soci.
  • L’IVA, considerata isolatamente, non comporta automaticamente il litisconsorzio necessario tra società e soci; tuttavia, se IVA, IRPEF e IRAP sono accertate con un unico atto sulla base dei medesimi elementi, le posizioni possono diventare inscindibili e richiedere un processo simultaneo.
  • Quando il giudizio è nullo per contraddittorio incompleto, il giudice non decide il merito delle contestazioni sull’accertamento: la causa deve essere riavviata davanti al giudice di primo grado, previa chiamata di tutti i soggetti necessari.
  • La nullità processuale assorbe le contestazioni relative alla motivazione dell’atto, alla conoscenza o allegazione del PVC e alla correttezza della ricostruzione dei ricavi; tali questioni dovranno essere riesaminate dal giudice del rinvio.

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