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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10691/2020 del 05/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato il diniego di rimborso dell’addizionale provinciale sull’accisa relativa all’energia elettrica versata nel periodo giugno 2010-dicembre 2011, deducendo il contrasto dell’imposizione con la direttiva 2008/118/CE. La Commissione tributaria provinciale di Como aveva accolto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 6017/2014 depositata il 19 novembre 2014, aveva respinto l’appello dell’Agenzia. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell’art. 6 del D.L. n. 511/1988 e la falsa applicazione del principio di disapplicazione del diritto nazionale incompatibile con quello dell’Unione. Ha sostenuto che le addizionali finanziassero servizi locali indispensabili e specifiche esigenze di bilancio, in particolare il ciclo di gestione dei rifiuti; che la loro successiva soppressione non avesse rilievo interpretativo; e che la direttiva 2008/118/CE non fosse direttamente applicabile perché lasciava agli Stati membri discrezionalità nell’imposizione ulteriore dei prodotti soggetti ad accisa. Il ricorso è stato proposto anche contro la Provincia di Como, rimasta intimata.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondato il motivo contro la società. Ha chiarito che le imposte indirette aggiuntive sull’energia elettrica sono ammissibili soltanto se rispettano cumulativamente le regole unionali di imposizione relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo e perseguono una finalità specifica, diversa da una mera finalità di bilancio. Il primo requisito era soddisfatto, poiché l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 511/1988 prevedeva la liquidazione e la riscossione con le modalità dell’accisa; non era invece dimostrata una finalità specifica. Il generico finanziamento dei compiti istituzionali degli enti locali non è distinto dalla finalità di bilancio, né la normativa richiamata individuava una destinazione specifica; inoltre l’Agenzia non aveva provato che, nel caso concreto, il gettito fosse stato effettivamente destinato alla copertura dei costi del ciclo dei rifiuti. La Corte ha quindi affermato che l’addizionale provinciale prevista dall’art. 6 del D.L. n. 511/1988, nella versione applicabile, deve essere disapplicata per contrasto con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretato dalla Corte di giustizia. Il ricorso contro la Provincia di Como è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione passiva. Le spese di cassazione tra l’Agenzia e la società sono state integralmente compensate per la sostanziale novità della questione; nulla è stato disposto sulle spese nei confronti della Provincia.

Norme richiamate

  • art. 1, par. 2, direttiva 2008/118/CE

    Perchè gli Stati membri possano prevedere sul consumo di energia elettrica altre imposte indirette oltre alle accise devono, pertanto, essere rispettate due condizioni, applicabili cumulativamente

    La disposizione consente imposte indirette ulteriori sui prodotti sottoposti ad accisa solo se sono rispettate cumulativamente le regole unionali di imposizione in materia di accise o IVA e se l’imposta persegue una finalità specifica, non meramente finanziaria.

  • art. 6, commi 2 e 3, D.L. n. 511/1988

    Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’uccisa sull’energia elettrica”, sicchè è rispettata la prima condizione. Non è invece rispettata la seconda, in quanto nè la disposizione di cui all’art. 6, nè il decreto 11 giugno 2007 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, previsto dal medesimo articolo, comma 2, chiariscono in alcun modo le specifiche finalità che le addizionali dovrebbero soddisfare, non essendo in armonia con il diritto unionale la destinazione di tali addizionali a semplici finalità di bilancio.

    La disciplina nazionale soddisfa il requisito delle modalità di liquidazione e riscossione conformi a quelle dell’accisa, ma non individua una finalità specifica dell’addizionale: la sua destinazione a generiche esigenze di bilancio non la rende compatibile con il diritto dell’Unione.

  • art. 6, comma 2, D.L. n. 511/1988

    Ne consegue che il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 2, indipendentemente da qualsiasi questione sul carattere self-executing della direttiva 2008/112/CE, peraltro integralmente recepita dalla normativa interna, va disapplicato in ossequio al ricevuto principio per cui l’interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia U.E. è immediatamente applicabile nell’ordinamento interno e impone al giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all’esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.

    La norma interna istitutiva dell’addizionale deve essere disapplicata quando, anche dopo una corretta interpretazione, risulti incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia.

  • art. 6, comma 3, D.L. n. 511/1988

    Orbene, sotto il primo profilo il D.L. n. 511 del 1988, art. 6, comma 3, ultimo periodo, chiarisce che “Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’uccisa sull’energia elettrica”, sicchè è rispettata la prima condizione.

    La previsione secondo cui le addizionali sono liquidate e riscosse con le modalità dell’accisa è sufficiente a soddisfare il requisito relativo alle regole unionali di imposizione, ma non quello autonomo della finalità specifica.

Massime di principio

  • Le imposte indirette ulteriori applicate a prodotti sottoposti ad accisa sono compatibili con l’art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE solo se ricorrono congiuntamente il rispetto delle regole unionali applicabili in materia di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo e una finalità specifica diversa dalla mera acquisizione di entrate.
  • La finalità specifica di un’imposta ulteriore non è dimostrata dalla generica destinazione del gettito al finanziamento dei compiti istituzionali o delle esigenze di bilancio degli enti territoriali: deve risultare un obiettivo concretamente distinto dalla finalità di bilancio.
  • La destinazione legislativa del gettito a determinate spese, se costituisce soltanto una modalità interna di organizzazione del bilancio, non è di per sé sufficiente a integrare una finalità specifica. Quando si invoca una destinazione concreta del gettito, la sua effettiva ricorrenza nel caso esaminato deve essere provata.
  • Il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna incompatibile con il diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte di giustizia, anche quando la questione sia formulata in termini di efficacia diretta della direttiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

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