Cassazione Penale, Sentenza n. 17532/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Siracusa (29/11/2023) che aveva prosciolto Laguzza per il furto di energia elettrica per "improcedibilità" dovuta alla mancata querela entro il termine fissato dal d.lgs. n.150/2022 (art.85). Il Procuratore generale ha contestato la declaratoria di improcedibilità sostenendo che il Pubblico ministero aveva validamente effettuato, in udienza del 29/11/2023, una contestazione suppletiva ex art.517 c.p.p. della circostanza aggravante "destinazione a pubblico servizio" (art.625, n.7 c.p.), che rende il reato procedibile d'ufficio, e pertanto la mancata querela della persona offesa non avrebbe dovuto impedire il prosieguo dell'azione penale.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto fondato il ricorso del Pubblico ministero. Ha affermato che la contestazione suppletiva dell'aggravante, effettuata in udienza dal PM, è efficace a rendere il reato procedibile d'ufficio anche se, "virtualmente", la causa di improcedibilità per difetto di querela si era già maturata in data anteriore. La Corte ha quindi annullato la decisione di proscioglimento (nella sostanza accogliendo il ricorso per saltum del PM) e ha disposto la prosecuzione del processo alla luce della validità della contestazione suppletiva, rinviando il giudizio al giudice di merito per la valutazione dell'aggravante e del prosieguo dell'azione penale (conseguente perdita dell'effetto impeditivo della mancata querela).
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
comma terzo (novellato dall'art.2, lett. i) d.lgs. 10 ottobre 2022 n.150)
Il delitto di furto, anche se aggravato secondo l'art.625, è divenuto in via ordinaria punibile a querela della persona offesa salvo le eccezioni elencate (tra cui alcune ipotesi del n.7 e del 7-bis). La modifica ha introdotto un regime di procedibilità a querela con specifiche eccezioni.
art. 625 cod. pen.
comma primo, n.7 (ipotesi "su cosa destinata a pubblico servizio")
La circostanza aggravante prevista da tale comma, se contestata e provata, rende il furto procedibile d'ufficio anche dopo la novella che ha in generale trasferito la procedibilità a querela.
art. 517 cod. proc. pen.
Riconosce al pubblico ministero il potere di "contestazione suppletiva" in dibattimento di circostanze aggravanti non menzionate nell'atto introduttivo, senza necessità di autorizzazione giudiziaria; tale potere non è soggetto a decadenze specifiche e può essere esercitato anche in prima udienza utile.
art. 129 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo del giudice di rilevare la mancanza di condizioni di procedibilità "in ogni stato e grado del processo" e descrive epiloghi decisori favorevoli all'imputato; la Corte interpreta però che la sua applicazione non impedisce sempre la validità di una contestazione suppletiva intervenuta in udienza dopo la maturazione virtuale della causa di improcedibilità, quando la valutazione della situazione deve farsi al momento della decisione.
d.lgs. n. 150 del 2022
Art.2 ha modificato la procedibilità del reato di furto; art.85 ha disposto il regime transitorio: per fatti commessi prima dell'entrata in vigore (30/12/2022) il termine per la querela decorre da tale data se la persona offesa era già a conoscenza del fatto.
art. 554-bis e art. 544-ter cod. proc. pen.
Disciplinano la possibilità di contestazioni suppletive e la immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità nel nuovo assetto processuale (richiamati per spiegare la funzione e il timing delle contestazioni suppletive nella Riforma Cartabia).
Massime di principio
- La contestazione suppletiva ex art.517 c.p.p. operata dal Pubblico ministero in udienza è idonea a ripristinare la procedibilità d'ufficio quando introduce un'aggravante che, se provata, rende il reato procedibile d'ufficio, anche se la querela della persona offesa non è stata presentata entro il termine transitorio stabilito.
- L'art.129 c.p.p. non impedisce automaticamente ogni attività successiva alla maturazione "virtuale" di una causa di improcedibilità: il giudice deve valutare la situazione alla data della decisione e può tenere conto di una contestazione suppletiva valida intervenuta prima della pronuncia.
- Per essere efficace la contestazione suppletiva deve comunque manifestare all'imputato, in modo sufficientemente chiaro nel contraddittorio, l'accusa della specifica circostanza aggravante, in modo che la difesa possa esercitare pienamente i propri diritti.
- Nelle situazioni di riforma legislativa con regime transitorio che spostano la procedibilità, occorre bilanciare il principio di obbligatorietà dell'azione penale con la tutela del favor rei; ciò può giustificare un'interpretazione che consenta al PM di adeguare l'imputazione in prima udienza per evitare disparità ingiustificate tra le parti.
- Prassi consigliata: il Pubblico ministero che intenda preservare la procedibilità su reati coinvolti da modifiche legislative transitorie dovrebbe esercitare tempestivamente la contestazione suppletiva in udienza e documentarne le ragioni e gli elementi probatori agli atti, mentre la difesa deve vigilare sulla chiarezza e formalità della contestazione per poter svolgere le opportune controdeduzioni.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17507/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17508/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17510/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17511/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17512/2024 del 02/05/2024
- Sentenza penale · 2 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17513/2024 del 02/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →