Cassazione Civile, Ordinanza n. 24278/2024 del 10/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia applicando il principio della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese.
Esito
Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento emesso nei suoi confronti quale socio, in rettifica del reddito di partecipazione, dopo un controllo fiscale eseguito sulla società da lui partecipata. Il controllo sulla società aveva portato a un accertamento per maggiori ricavi non dichiarati e costi/prelevamenti non riconosciuti, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c., sostenendo che il giudice di merito avrebbe dovuto sospendere il giudizio relativo al socio in attesa della definizione, con giudicato, del separato contenzioso sull'accertamento emesso "a monte" nei confronti della società. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, rilevando la necessaria sospensione per pregiudizialità tecnico-giuridica tra i due giudizi; i restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria del processo è obbligatoria quando penda un giudizio pregiudiziale la cui definizione costituisca presupposto logico-giuridico dell'altro, con rischio di conflitto di giudicati; il principio vale anche nel processo tributario.
art. 1 d. lgs. n. 546 del 1992
L'articolo è richiamato per affermare l'applicabilità dell'art. 295 c.p.c. al giudizio tributario.
Massime di principio
- Nei giudizi tributari tra loro pregiudizialmente collegati, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. deve essere disposta quando la decisione del primo processo costituisca antecedente logico-giuridico indispensabile del secondo e vi sia il rischio di un conflitto di giudicati.
- In materia di accertamenti ai soci di società di capitali a ristretta base partecipativa, la pendenza del giudizio relativo all'accertamento del maggior reddito della società impone la sospensione del giudizio sul reddito di partecipazione del singolo socio fino al passaggio in giudicato della sentenza resa nei confronti della società.
- La pregiudizialità rilevante ai fini dell'art. 295 c.p.c. ricorre non solo nelle controversie sugli utili extracontabili, ma in ogni ipotesi in cui l'accertamento nei confronti della società riguardi maggiori redditi derivanti da ricavi non dichiarati o da costi non sostenuti.
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