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Sentenza

Sentenza n. 2473/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 928/2025, recante condanna al pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2022/23 e 2024/25

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento n. 928/2025, che aveva riconosciuto in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus "Carta del Docente" previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015. La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 4 luglio 2025 e il Ministero non aveva provveduto al pagamento, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza contestare l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso ammissibile e fondato. Ha ritenuto integrati i presupposti dell’ottemperanza, poiché l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di esecuzione anche delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato; nel caso concreto, il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento risultava attestato dalla cancelleria. Ha inoltre verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo all’amministrazione. Accertato l’inadempimento ministeriale, ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato mediante il pagamento delle somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di sessanta giorni per l’esecuzione. Il commissario opera senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001, secondo il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza; il giudice ha utilizzato tali disposizioni per ordinare all’amministrazione l’esecuzione della sentenza definitiva e per disporre l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro da parte delle amministrazioni; il termine è stato ritenuto rispettato.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del bonus "Carta del Docente" oggetto della condanna da eseguire.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, l. n. 208/2015

    La disposizione, dettata per l’ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della l. n. 89/2001, è stata applicata analogicamente anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché siano rispettati gli ulteriori presupposti previsti dalla legge.
  • Per le condanne delle amministrazioni al pagamento di somme di denaro, l’azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
  • L’accertato inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza definitiva di condanna al pagamento impone al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato.
  • In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compimento degli atti necessari all’esecuzione del titolo entro un ulteriore termine.
  • Il commissario ad acta nominato per dare esecuzione a una condanna al pagamento di somme di denaro può operare senza compenso aggiuntivo quando tale soluzione deriva dall’applicazione analogica del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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