Cassazione Penale, Sentenza n. 36320/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Trevisan era imputato per ripetute ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale relative al fallimento di più società di cui era stato amministratore formale o di fatto. Le censure del ricorrente contestavano in particolare la mancanza di motivazione sul giudizio circa l'elemento soggettivo (dolo specifico) richiesto dalla bancarotta fraudolenta documentale, la qualificazione giuridica degli illeciti (sostenendo che si trattasse in realtà di bancarotta semplice), la valutazione della fittizietà delle cessioni societarie e l'applicazione della recidiva. Il ricorso chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Trieste del 9/12/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi che riproponevano una diversa valutazione di merito sull'effettività delle cessioni societarie e sul ruolo gestionale del ricorrente fossero non consentiti in sede di legittimità e avessero contenuto di merito. Quanto all'elemento soggettivo, il giudice di rinvio (Corte d'Appello) aveva compiuto specifici accertamenti ritenendo provata la sottrazione/distruzione delle scritture contabili in occasione delle cessioni formali e l'esistenza dell'intento di pregiudicare i creditori; la Cassazione ha ritenuto congrua e sufficiente la motivazione sul dolo specifico. Anche la valutazione sulla recidiva è stata ritenuta adeguatamente motivata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese e possibile somma alla Cassa delle ammende).
Cass. Sez. U., n. 35738 del 27/5/2010 (Calibé, Rv. 247841)
Principio giurisprudenziale sul giudizio di recidiva che richiede un accertamento "in concreto" della maggiore capacità a delinquere, valutando natura dei reati, omogeneità, distanza temporale, e altri parametri individualizzanti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata con riferimento alla possibilità, in mancanza di elementi che escludano la colpa, di imporre la somma alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso.
Regime normativo della bancarotta fraudolenta documentale (giurisprudenza e principio applicato)
Per la qualificazione come bancarotta fraudolenta documentale è richiesto il dolo specifico, ossia la volontà di occultare o distruggere le scritture contabili con lo scopo di recare pregiudizio alla massa dei creditori; tale dolo può essere desunto da elementi indiziari come la sottrazione delle scritture al momento delle cessioni, la permanenza di fatto nella gestione nonostante la formale cessione, il timing delle operazioni e il modus operandi complessivo.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito sollevare in via principale censure che mirino a rinnovare la valutazione di merito sui fatti quando la questione era fuori dall'ambito del rinvio: il sindacato di legittimità è limitato a questioni di diritto o a vizî motivazionali specifici indicati dalla decisione rescindente.
- La distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice ruota sull'elemento soggettivo: la fraudolenta richiede dolo specifico con finalità di pregiudizio ai creditori; tale dolo può essere provato con una valutazione complessiva degli indizi (sottrazione delle scritture in prossimità del fallimento, permanenza del dominus nonostante cessioni formali, finalità delle operazioni societarie).
- Le cessioni societarie formalmente a terzi possono essere ritenute fittizie se emerge che il presunto acquirente è solo un prestanome e che l'originario amministratore ha mantenuto il controllo effettivo; la prova di tale fittizietà può fondarsi su elementi di fatto e sulla continuità operativa.
- La prova del dolo specifico può legittimamente poggiare su un "salto logico" indiziario purché la motivazione colleghi logicamente i fatti ai convincimenti; critiche generiche o riproposizioni alternative dei fatti senza indicare travisamenti probatori non sono ammissibili in cassazione.
- La valutazione della recidiva è discrezionale ma vincolata a motivazione che dimostri omogeneità e ripetitività della condotta; la distanza temporale tra reati non è di per sé ostativa se risultano elementi che comprovino una maggior capacità a delinquere.
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