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Ordinanza

Ordinanza n. 132/2026 - L'aquila, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Teramo che impone per otto anni il divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi interessati dalla sosta, dal transito e dal trasporto degli spettatori in occasione di manifestazioni sportive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione emanante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il DASPO adottato dal Questore di Teramo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c), l. n. 401/1989. Il provvedimento si fonda sul fatto che il ricorrente, già denunciato nel quinquennio precedente per condotte previste e punite dall'art. 4 l. n. 110/1975, sarebbe stato coinvolto in un'aggressione ai danni di più persone, motivata dall'appartenenza a opposte tifoserie. Il testo non espone in dettaglio i singoli motivi di legittimità dedotti contro il DASPO. È inoltre menzionata una prescrizione di obbligo di comparizione e firma, sulla quale il ricorrente ha prospettato una questione sottratta alla giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che il provvedimento fosse giustificato dall'art. 6, comma 1, lettera c), l. n. 401/1989 e che la misura, convalidata dal GIP del Tribunale di Teramo, si fondasse su circostanze ed elementi oggettivi documentati da riprese video e corroborati dalle dichiarazioni di alcune persone aggredite. Tali riscontri sono stati considerati puntuali e approfonditi e idonei a giustificare la valutazione di potenziale pericolosità del ricorrente per l'ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla durata di otto anni del divieto. Il Collegio ha dichiarato di non dover esaminare la prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma, ritenendo la relativa questione estranea alla giurisdizione amministrativa e riproponibile davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica rispetto all'interesse del ricorrente ad assistere alle manifestazioni sportive. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché le amministrazioni resistenti non hanno svolto difese scritte né orali.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lettera c), l. n. 401/1989

    La disposizione è stata ritenuta idonea a fondare il DASPO nei confronti di una persona già denunciata nel quinquennio precedente per condotte previste dall'art. 4 l. n. 110/1975 e coinvolta in un'aggressione connessa alla contrapposizione tra tifoserie.

  • art. 4 l. n. 110/1975

    È richiamato quale disposizione relativa alle condotte per le quali il ricorrente era stato già denunciato nel quinquennio precedente.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione davanti al giudice ordinario della questione relativa all'obbligo di comparizione e firma, ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa.

Massime di principio

  • Il DASPO può essere ritenuto cautelarmente legittimo quando la valutazione di potenziale pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica sia fondata su precedenti denunce rilevanti e su un coinvolgimento in aggressioni connesse a contrapposizioni tra tifoserie.
  • Riprese video e dichiarazioni delle persone aggredite costituiscono elementi oggettivi idonei a sostenere, in sede cautelare, la valutazione questorile di pericolosità, quando siano puntuali, approfonditi e coerenti con i fatti contestati.
  • La convalida del DASPO da parte del giudice penale e la presenza di riscontri oggettivi possono giustificare, anche in sede cautelare, la durata particolarmente estesa del divieto, se proporzionata alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
  • Nel bilanciamento cautelare, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica possono prevalere sull'interesse individuale ad assistere a manifestazioni sportive.
  • La prescrizione dell'obbligo di comparizione e firma collegata al DASPO, ove ritenuta estranea alla giurisdizione amministrativa, deve essere contestata davanti al giudice ordinario, con possibilità di riproposizione secondo l'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveOrdine e sicurezza pubblicaGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiSportAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaRiparto di giurisdizioneTutela cautelare

Testo integrale

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