Sentenza n. 294/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del silenzio-rigetto formatosi in data -OMISSIS- ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1199/1971 sul ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno presentato in data 13.09.2023 per l’annullamento dei provvedimenti infra indicati, del decreto prot. n. -OMISSIS-/D Area I/ter in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023 ed impugnato col ricorso gerarchico, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, con conseguente invito a provvedere entro 150 giorni alla cessione delle armi e munizioni detenute, ove occorrer possa, della segnalazione del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza “-OMISSIS-” di Torino, acquisita in data 12.9.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti ed impugnata col ricorso gerarchico, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso del relativo procedimento e per ogni ulteriore e consequenziale statuizione a norma di legge. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 18/9/2025: declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Prefetto della Provincia di Torino sulla istanza di riesame presentata dal ricorrente in data 30.06.2025 avente ad oggetto il decreto prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, e per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Prefetto della Provincia di Torino di provvedere sulla istanza di riesame con l’emanazione del provvedimento conclusivo entro il termine di 30 giorni, con contestuale nomina di un Commissario ad Acta in caso d’inerzia, nel ricorso n. -OMISSIS- R.G. proposto per l’annullamento del silenzio-rigetto formatosi in data 12.12.2023 ai sensi dell’art. 6 D.P.R. 1199/1971 sul ricorso gerarchico al Ministro dell’Interno presentato in data 13.09.2023 per l’annullamento dei provvedimenti infra indicati: del decreto prot. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 14.08.2023 ed impugnato col ricorso gerarchico, col quale il Prefetto della Provincia di Torino ha vietato al ricorrente ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. la detenzione di qualsiasi tipo di arma, di munizione e di materiale esplodente, con conseguente invito a provvedere entro 150 giorni alla cessione delle armi e munizioni detenute, ove occorrer possa, della segnalazione del -OMISSIS- del Commissariato di Pubblica Sicurezza “-OMISSIS-” di Torino, acquisita in data 12.9.2023 a seguito di istanza di accesso agli atti ed impugnata col ricorso gerarchico, nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto, antecedente, conseguenziale e comunque connesso del relativo procedimento e per ogni ulteriore statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dal Prefetto sull’istanza di riesame del divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.; il ricorso introduttivo riguardava anche il decreto prefettizio e il silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario di divieto armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già condannato per il tentativo di induzione indebita commesso quando era consigliere comunale e ammesso all’affidamento in prova ai servizi sociali con prescrizione di non detenere armi, aveva impugnato il decreto prefettizio che gli vietava sine die la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente. Deduceva, nel ricorso introduttivo, la violazione degli artt. 3 e 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, carenza o insufficienza di istruttoria e motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti. Dopo avere esaurito positivamente l’affidamento in prova e cessata la relativa prescrizione di non detenere armi, il ricorrente presentava al Prefetto un’istanza di riesame, evidenziando le sopravvenienze favorevoli, il tempo trascorso dai fatti e dalla condanna e l’erroneità di alcuni presupposti del decreto originario. Poiché l’istanza rimaneva senza risposta, proponeva motivi aggiunti, qualificati anche come ricorso autonomo, deducendo la violazione dell’art. 2 l. 241/1990, in relazione all’art. 97 Cost. e all’art. 39 T.U.L.P.S., e chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la declaratoria dell’obbligo di provvedere.
La decisione
Il TAR ha accolto i motivi aggiunti e ha dichiarato l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura sull’istanza di riesame. Pur richiamando il principio generale secondo cui non sussiste normalmente un obbligo di provvedere sulle istanze dirette all’esercizio dell’autotutela, il Collegio ha ritenuto applicabile un’eccezione. L’art. 39 T.U.L.P.S. non stabilisce una durata determinata del divieto prefettizio di detenzione di armi; tuttavia, per esigenze di buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità, il divieto non può produrre effetti sine die quando sia venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità. Ne deriva che, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive idonee a modificare il quadro indiziario, il destinatario ha un interesse giuridicamente protetto a ottenere l’aggiornamento della propria posizione e una decisione espressa sull’istanza di riesame. Nel caso concreto, rilevavano l’esaurimento positivo dell’affidamento in prova, la cessazione della prescrizione di non detenere armi, il tempo trascorso dai fatti e dalla condanna, nonché la mancata partecipazione al procedimento originario per omessa comunicazione di avvio. Il TAR ha precisato che il termine quinquennale richiamato da una circolare ministeriale e da talune pronunce non è un termine perentorio di legge, ma un criterio di prassi da adattare alle circostanze concrete. La Prefettura conserva ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, ma è tenuta a concludere il procedimento con un atto espresso e motivato entro trenta giorni. La nomina del commissario ad acta è stata differita all’eventuale fase successiva di persistente inadempimento. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione della graduazione delle domande operata dal ricorrente. Le spese sono state compensate, con obbligo dell’Amministrazione di rifondere il contributo unificato.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Attribuisce al Prefetto il potere di vietare la detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente quando il destinatario non dia affidamento di non abusarne; non prevede una durata determinata del divieto, ma tale potere deve essere interpretato nel senso che il divieto non può operare sine die quando venga meno l’attualità del giudizio di pericolosità.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso il procedimento di riesame quando, decorso un termine ragionevole e in presenza di sopravvenienze positive, sussista un interesse giuridicamente protetto del destinatario a ottenere l’aggiornamento della propria posizione.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento conclusivo del riesame deve essere espresso e motivato.
art. 7 l. 241/1990
La mancata comunicazione di avvio del procedimento originario ha impedito la partecipazione del destinatario; nel riesame tale circostanza è stata considerata insieme alle sopravvenienze favorevoli per fondare l’obbligo di rivalutazione.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento, unitamente ai canoni di ragionevolezza e proporzionalità, impedisce che un divieto prefettizio privo di termine legislativo di efficacia si prolunghi indefinitamente dopo il venir meno dell’attualità della pericolosità.
art. 32 c.p.a.
Richiamato in relazione alla possibilità di cumulare nello stesso processo domande soggette a riti diversi e connesse alla medesima azione amministrativa.
art. 6 D.P.R. 1199/1971
Disciplina la formazione del silenzio-rigetto sul ricorso gerarchico decorso il termine previsto senza decisione dell’autorità competente.
Massime di principio
- In via generale, l’Amministrazione non è obbligata a pronunciarsi sulle istanze del privato volte a sollecitare l’esercizio dell’autotutela; tuttavia, quando un provvedimento amministrativo limitativo della sfera giuridica del destinatario è privo di un termine legale di efficacia, il destinatario ha diritto a ottenere il riesame se è decorso un termine ragionevole e sono prospettate sopravvenienze positive idonee a incidere sul quadro valutativo originario.
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. non può essere interpretato come misura necessariamente perpetua: venuta meno l’attualità del giudizio di pericolosità, il destinatario può chiedere l’aggiornamento della propria posizione e l’Amministrazione deve concludere il procedimento con un atto espresso e motivato.
- Il termine quinquennale eventualmente indicato da circolari ministeriali o dalla prassi non costituisce un termine perentorio stabilito dalla legge per chiedere il riesame del divieto di detenzione di armi, ma un criterio non vincolante da adattare alle peculiarità del caso concreto.
- L’obbligo di riesame può riguardare sia le sopravvenienze intervenute dopo l’adozione del divieto sia le circostanze pregresse dedotte come erroneamente valutate, soprattutto quando il provvedimento originario sia stato adottato senza la partecipazione dell’interessato e il destinatario lo abbia tempestivamente impugnato, senza eludere i termini decadenziali.
- L’obbligo di provvedere sull’istanza di riesame non implica l’obbligo di revocare il divieto: la Prefettura conserva un’ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e tutte le circostanze rilevanti, con sindacato giurisdizionale limitato ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
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