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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 211/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP di Brindisi per i reati di tentato omicidio e detenzione/porto di arma clandestina. Il ricorrente ha dedotto: (1) insufficiente e contraddittoria motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza sul tentato omicidio, sostenendo che il terzo colpo che ha ferito la vittima al capo sarebbe stato esploso per accidente (assenza di dolo omicidiario); (2) vizi nella valutazione delle esigenze cautelari e omissione di valutare la sostituibilità della misura con una meno afflittiva, nonché mancata considerazione dell'incensuratezza e delle condizioni di salute incompatibili con la detenzione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il sindacato di legittimità è limitato e non consente una rivalutazione dei fatti o delle prove; non emerge alcuna macroscopica illogicità o contraddittorietà nella motivazione del Tribunale del riesame, che ha dettagliatamente descritto le immagini video e ritenuto incompatibile l'ipotesi di accidentalità del terzo colpo. Il Tribunale ha altresì motivato adeguatamente le esigenze cautelari (reperimento e possesso di pistola clandestina, ritiro recente del porto d'armi, modalità esecutive dell'azione e pericolo di reiterazione). Quanto alla salute, il certificato prodotto attestava solo asma con terapia ma non la incompatibilità con il regime detentivo; il rimedio per tale evenienza è la procedura di revoca/sostituzione ex art. 299 c.p.p. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; imposta somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Indica la funzione del Tribunale in sede di riesame delle misure cautelari; la Corte ricorda che il giudizio cautelare è prognostico e soggetto a limiti nella revisione in Cassazione

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Disciplina la revoca o sostituzione della misura cautelare per sopravvenute condizioni; la Corte sottolinea che l'accertamento medico relativo all'incompatibilità detentiva è strumento della procedura di revoca/sostituzione e non sostituibile col riesame ex art. 309

  • art. 299, comma 4‑quater cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione agli accertamenti medici sulle condizioni di salute del detenuto; la Corte afferma che tale previsione è specifica della procedura di revoca/sostituzione e non estendibile al riesame

  • art. 94, comma 1‑ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prevede la comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario di copie dei provvedimenti; la Corte dispone la trasmissione della sentenza al direttore

  • legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 c.p.p.)

    Rilevata nella fase di valutazione delle motivazioni: la Corte richiama la giurisprudenza sul potere-dovere del tribunale del riesame di integrare le insufficienze motivazionali, salvo motivazione del tutto carente

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 11/2000 Audino e altri precedenti citati)

    Richiamati come principi interpretativi: (i) limiti del sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto; (ii) esigenza che l'illogicità motivazionale sia macroscopica per fondare ricorso; (iii) distinzione tra giudizio cautelare e giudizio di merito

Massime di principio

  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari il sindacato è limitato: la Corte verifica l'adeguatezza e la coerenza logico‑giuridica della motivazione del giudice del riesame, ma non può rivedere i fatti o le prove se non per vizi di macroscopica illogicità.
  • La mera asserzione difensiva dell'"accidentalità" di un fatto (es. esplosione di un colpo) richiede specificità e deve essere confrontata con elementi oggettivi (es. video): se il giudice del merito descrive compiutamente le immagini e le ritiene incompatibili con l'ipotesi difensiva, la Cassazione non ammette rivalutazioni alternative.
  • La legittima difesa e l'eccesso colposo vengono esclusi se la condotta di reazione è sproporzionata rispetto all'offesa e risulta un comportamento volontario e consapevole dell'aggressore (es. pausa e successiva mira al volto): ciò può consolidare la qualificazione in dolo omicidiario anche in fase cautelare.
  • Le esigenze cautelari possono fondarsi su elementi quali la disponibilità di arma clandestina, modalità esecutive dell'atto e precedenti provvedimenti (es. ritiro porto d'armi); tali elementi possono giustificare la custodia in carcere per pericolo di reiterazione.
  • Per questioni di incompatibilità della detenzione con lo stato di salute è preferibile utilizzare la procedura di revoca o modifica della misura ex art. 299 c.p.p.; il riesame ex art. 309 non sostituisce gli accertamenti sanitari previsti dalla normativa specifica.
  • Le critiche alla motivazione del giudice del riesame devono indicare punti di illogicità evidenti e specifici; deduzioni difensive generiche o richieste di diversa lettura delle stesse prove sono, di regola, inammissibili in Cassazione.

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