Cassazione Penale, Sentenza n. 31827/2022 del 29/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per il reato contestato (commesso il 29/04/2013) proponendo tre motivi: 1) contestazione dell'affermazione di responsabilità; 2) errata qualificazione giuridica del fatto con richiamo all'art. 624-bis c.p. (i ricorrenti sostengono che il furto è stato consumato in un magazzino, non riconducibile alla nozione di "privata dimora"); 3) diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto non inammissibile il motivo relativo alla qualificazione giuridica, poiché il furto è avvenuto in un magazzino e il giudice di merito non aveva fornito elementi certi sulla destinazione del locale a "atti della vita privata". Tuttavia, verificato il decorso del termine di prescrizione (con computo che tiene conto di 224 giorni di sospensione per astensione del difensore dal 23/03/2017 al 02/11/2017), è intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
L'articolo è stato richiamato nella qualificazione giuridica del reato confermato in primo e secondo grado; la Corte di legittimità non ha ritenuto necessario approfondire ulteriormente il caso sul punto, essendo decisiva l'estinzione per prescrizione.
art. 624-bis cod. pen.
La norma è stata contestata dai ricorrenti in quanto applicata dal giudice di merito nonostante il furto fosse avvenuto in un magazzino. La Corte segnala che la qualificazione ex art. 624-bis (riferita a "abitazione" o luogo di vita privata) richiede elementi che comprovino la destinazione del luogo a svolgimento non occasionale di atti della vita privata, elementi non risultanti in modo certo nel caso di specie.
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
La norma è richiamata in relazione alla possibile pronuncia del giudice e alla necessità di elementi per una decisione sulle questioni di merito; la Corte osserva che, in assenza di tali elementi, non si procede a pronunce integrative e che, comunque, è intervenuta la prescrizione, determinando l'annullamento senza rinvio.
Massime di principio
- La qualificazione del furto come commesso in "privata dimora" (art. 624-bis) richiede elementi probatori chiari sulla destinazione del locale alla vita privata: la mera indicazione che il fatto è avvenuto in un "magazzino" non è di per sé sufficiente.
- Quando mancano elementi certi per riqualificare il luogo, il giudice può non decidere la questione sul merito; tuttavia va sempre verificato l'eventuale decorso del termine di prescrizione.
- I periodi di sospensione procedurale (es. astensione del difensore) si computano ai fini della prescrizione e possono determinare l'estinzione del reato anche se la condanna è stata confermata in grado di merito.
- La Corte di legittimità può annullare senza rinvio quando il reato è estinto per prescrizione e non sussistono profili che richiedano un rinvio per un nuovo esame del merito.
- In situazioni analoghe è fondamentale per la difesa: 1) documentare e contestare la qualificazione del luogo del reato; 2) verificare e contestare il calcolo dei termini di prescrizione e delle sospensioni; 3) sollevare tempestivamente questioni processuali che possano incidere sui termini estintivi.
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