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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19032/2025 del 11/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di mora IRPEF emesso ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 in rettifica dei redditi dichiarati per l’anno 1990 dal de cuius, notificato agli eredi. I contribuenti impugnarono l’atto in primo grado senza eleggere domicilio, indicando le rispettive residenze. La C.T.P. accolse il ricorso, ma in appello l’Ufficio notificò l’atto di gravame presso il dott. Domenico Condemi, professionista che aveva assistito solo uno degli eredi in primo grado e che non risultava domiciliatario di entrambi. I ricorrenti dedussero in cassazione la violazione dell’art. 17 del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica dell’appello fosse nulla e/o inesistente, perché eseguita presso soggetto non validamente eletto come domiciliatario e che, comunque, il difensore era stato incaricato solo da uno dei due eredi. Chiesero quindi la cassazione della sentenza di appello e la conferma della decisione di primo grado.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato, dall’esame del fascicolo di merito, che non vi era una valida elezione di domicilio presso lo studio del professionista indicato dall’Ufficio e che il mandato difensivo risultava conferito solo da uno degli eredi. Ha quindi affermato che la notificazione dell’appello non era inesistente, perché esisteva comunque un collegamento tra il soggetto destinatario della notifica e uno dei contribuenti, ma era nulla. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio limitatamente al rapporto processuale tra l’Agenzia e il contribuente che aveva conferito il mandato al professionista; nei confronti dell’altro erede, la sentenza è stata cassata senza rinvio perché l’appello non era stato validamente notificato e il giudizio di secondo grado non poteva proseguire, con passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Le spese del giudizio di rinvio sono rimesse al giudice del rinvio; l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore dell’altro erede.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    indicato come base dell’avviso di mora emesso in rettifica dei redditi dichiarati; non è oggetto di specifica interpretazione nel merito della pretesa tributaria.

  • art. 17 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla notificazione degli atti nel processo tributario; la Corte la utilizza per valutare la validità della notifica dell’atto di appello.

  • art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per ricostruire il conferimento dell’incarico difensivo nel giudizio tributario di primo grado.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    utilizzato per cassare senza rinvio la sentenza impugnata nel rapporto processuale in cui l’appello non poteva proseguire per omessa notificazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la notificazione dell’atto di appello eseguita presso un soggetto collegato solo ad uno dei litisconsorti processuali non è inesistente se esiste comunque un collegamento giuridicamente rilevante tra il notificatario e il destinatario dell’atto; in tal caso la nullità è il vizio corretto da configurare.
  • La notificazione è inesistente solo quando manchi qualsiasi collegamento tra il soggetto presso cui l’atto è notificato e il soggetto nel cui interesse la notificazione è prescritta.
  • In presenza di più parti autonome nel rapporto processuale, l’omessa o invalida notificazione dell’appello ad una di esse determina la non proseguibilità del giudizio nei suoi confronti e consente la cassazione senza rinvio con passaggio in giudicato della decisione di primo grado per quella specifica parte.
  • Quando la notificazione dell’appello è nulla ma non inesistente, la causa deve essere cassata con rinvio perché il giudice del merito dovrà riesaminare la vicenda processuale previa valida instaurazione del contraddittorio.
  • Se il contribuente non ha eletto validamente domicilio e non risulta un mandato difensivo riferibile a tutti i litisconsorti, la notifica dell’impugnazione presso il professionista incaricato da uno solo di essi non può automaticamente valere per gli altri.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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