Cassazione Penale, Sentenza n. 22975/2024 del 06/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che, in parziale riforma del giudizio abbreviato di primo grado, aveva modificato in senso più favorevole la pena a carico di Di Caro per due fatti di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente deduce: (1) vizio di motivazione e valutazione delle prove (in particolare sull'attendibilità dei testi Ronchi e Magni e sull'operato del curatore fallimentare); (2) errore nella determinazione della pena, contestando il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza nonostante non fosse stata contestata alcuna circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (riqualificazione/valutazione delle prove) per manifesta inderogabilità del divieto di travisamento del fatto in sede di legittimità, confermando che la rivalutazione del compendio probatorio non spetta alla Cassazione. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto applicabile, come aggravante, la disciplina prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1) legge fall., in presenza di fatti relativi a due distinti fallimenti; tale aggravante si applica solo alla pluralità di fatti nell'ambito della medesima procedura concorsuale. Per tale motivo la sentenza è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per la rideterminazione della pena, restando impregiudicata l'affermazione di responsabilità. Essendo il ricorso non completamente respinto, l'imputato non è condannato alle spese processuali né al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
La norma, come modificata dalla legge n.46/2006, limita l'intervento della Corte di Cassazione sulla valutazione delle prove: non è consentito dedurre il travisamento del fatto mediante mera rivalutazione del compendio probatorio in sede di legittimità.
legge n. 46 del 2006
Ha modificato l'art. 606 c.p.p.; la Corte richiama questa modifica per affermare la preclusione alla rivalutazione probatoria in sede di legittimità.
art. 219, comma 2, n. 1), legge fallimentare
La circostanza aggravante prevista si applica alla pluralità di fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale; non è applicabile a fatti riferibili a distinti procedimenti fallimentari. Se correttamente configurata, la circostanza aggravante è comunque suscettibile di bilanciamento con le eventuali circostanze attenuanti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è ammessa una mera e generale rivalutazione delle prove; i motivi che si risolvono in una diversa lettura del compendio probatorio sono, di regola, inammissibili.
- La circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1) della legge fallimentare si applica solo quando più fatti di bancarotta si riferiscono alla stessa procedura concorsuale; per fatti riferibili a fallimenti distinti tale aggravante non è configurabile.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche non può essere 'neutralizzato' mediante un giudizio di equivalenza con un'aggravante che per legge non è applicabile al caso concreto.
- Quando la Cassazione annulla solo il trattamento sanzionatorio ma conferma la responsabilità penale, il processo viene rinviato per la sola rideterminazione della pena, con possibile modifica del regime sanzionatorio a favore dell'imputato.
- La non totale soccombenza del ricorrente in Cassazione può comportare l'esonero dall'obbligo di rifondere le spese processuali e l'assenza di sanzione amministrativa a favore della Cassa delle ammende.
Testo integrale
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