Cassazione Penale, Sentenza n. 610/2025 del 08/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancata specificità dei motivi di appello (l'atto si limitava a richiamare la precedente istanza senza indicare i punti specifici di censura). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata ritenuta la colpa grave nella proposizione del ricorso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto, con istanza ex art. 299 c.p.p., la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con quella domiciliare. Dopo il rigetto del GIP, il difensore ha proposto appello cautelare; il Tribunale di Catanzaro ha dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che si trattasse di mera riproposizione dei fatti e delle richieste già esposte in primo grado, priva della specificità richiesta per l'impugnazione in materia di misure cautelari.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Norma richiamata come base dell'istanza de libertate con cui si chiedeva la sostituzione della custodia cautelare; la Corte ricorda la natura della richiesta originaria ma rileva che la riproposizione non basta in appello.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiama la disciplina dell'appello cautelare: deve rispettare i requisiti degli ordinari mezzi di impugnazione e quindi contenere motivi specifici e puntuali.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati a sostegno del principio che l'impugnazione deve indicare i capi e i punti cui si riferisce e enunciare i motivi con specificazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali; la Corte ha inoltre disposto il versamento alla Cassa delle ammende in via equitativa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla modalità di sintesi dei motivi del ricorso in cassazione (il ricorso è stato redatto conformemente a tale disposizione).
artt. 272 e ss. cod. proc. pen.
Citate dal ricorrente nella doglianza sui mezzi di prova e sulla motivazione del GIP; la Corte non ha accolta la critica perché l'appello non ha indicato con specificità i punti da riesaminare.
art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
Citate dal ricorrente in relazione ai profili di motivazione del provvedimento di primo grado; la Corte osserva che anche se il primo provvedimento fosse carente, l'appello deve comunque specificare i punti di censura.
art. 73 e 74 d.P.R. n. 309/1990
Richiamati dall'impugnante in relazione alle contestazioni sostanziali; nonostante ciò la Corte ha respinto il ricorso per vizio di forma/specificità dell'appello.
Massime di principio
- Gli appelli contro provvedimenti sulle misure cautelari richiedono specificità: non è sufficiente richiamare o riproporre integralmente le ragioni già esposte in primo grado.
- Anche quando il provvedimento di primo grado appare carente nella motivazione, l'onere di specificare i punti di criticità grava sul difensore in appello; l'indeterminatezza del primo provvedimento attenua ma non elimina tale onere.
- L'appello deve indicare i capi e i punti specifici della decisione che si censurano e le ragioni di fatto e di diritto che sorreggono la doglianza; altrimenti è inammissibile.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme a titolo di ammenda anche in caso di inammissibilità, salvo responsabilità aggravata nella proposizione del ricorso.
- Per massimizzare le probabilità di ammissione, l'atto di impugnazione deve chiarire in che cosa il giudice di primo grado ha errato o omesso l'analisi, indicando elementi nuovi o specifiche incongruenze nella motivazione.
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