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Ordinanza

Ordinanza n. 91/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'annullamento 1) ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Numana n. 4190/1999 dell’1.06.1999, avente ad oggetto: “OGGETTO: OPERE ABUSIVE REALIZZATE NEL CONTESTO DI INTERVENTO RELATIVO AL CONSOLIDAMENTO RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI PARTE DI IMMOBILE SITO IN VIA MATTEOTTI N. 1 DI QUESTO COMUNE CONCESSIONE EDILIZIA N. 3993 DEL 06/08/1996 PRATICA 23/96”, non notificata al ricorrente, di cui si è appresa l’esistenza in data 10.06.2025 a seguito di notifica alla sig.ra Danila Giustozzi della comunicazione di avvio del procedimento di adozione dell’ordinanza di restituzione in pristino; 2) DGM n. 406 dell’11.11.1997 del Comune di Numana compresa la convenzione in calce nonché le due relazioni inerenti alla pratica Giustozzi Danila, prot. n. 13710 del 16.12.1997 e prot. n. 4829 del 23.04.1998 e il parere-consulenza prot. n. 12251 del 2.11.1998, nonché la lettera prot. n. 13237 del 3.12.1997 ed il prot. n. 13274 del 27.11.1998; 3) nota del Comune di Numana n. 8276 del 14.07.1998 con cui l’Amministrazione ha comunicato al Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona di condividere i contenuti del parere dell'Arch. Vittorio Salmoni e di attivare le procedure sanzionatorie; 4) comunicazione prot. n. 1201 del 15.05.1997 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 5) comunicazione prot. n. 1869 del 22.07.1997 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 6) nota prot. n. 2559 del 26.09.1997 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 7) comunicazione prot. n. 2798 senza data pervenuta al Comune di Numana in data 23.10.1997 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 8) comunicazione prot. n. 2873 del 27.11.1997 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 9) comunicazione prot. n. 29215 del 21.08.1998 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 10) comunicazione prot. n. 4302 del 25.01.1999 a firma del Dirigente del Servizio Urbanistica della Provincia di Ancona; 11) le seguenti note del Comune di Numana: prot. n. 8276 del 14.07.1998, prot. n. 8553 del 14.07.1998, Prot. n. 9619 del 29.10.1998 con allegati, prot. n. 10544 del 17.09.1998 con allegati, Prot. n. 11139 dell’1.10.1998 con allegati, Prot. n. 13641 del 7.12.1998, Prot. n. 912 del 5.03.1999 con allegati; 12) tutti gli atti, provvedimenti, comunicazioni, corrispondenze comunque connesse e strumentali all’adozione dei provvedimenti impugnati, ivi inclusa, si opus, la nota Comune di Numana prot. n. 11534/11537 del 28.10.1997, i verbali della Commissione Edilizia n. 2 del 18.03.1999 e n. 3 dell'8.04.1999, la nota Comune di Numana prot. n. 3795 del 8.04.1999, nonché gli atti meramente conseguenziali, come per legge, e tutti quelli richiamati in ognuno dei precedenti anche se non espreamente elencati.

Giustizia amministrativa202500896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di ripristino relativa a opere abusive realizzate nell’ambito di interventi di consolidamento, ristrutturazione e restauro di un immobile

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, l’ordinanza del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Numana n. 4190/1999, non notificata e conosciuta soltanto nel 2025 in occasione della comunicazione di avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza di restituzione in pristino. Sono stati inoltre impugnati numerosi atti comunali e provinciali, pareri, comunicazioni, relazioni e atti istruttori collegati alla contestazione edilizio-urbanistica e all’attivazione delle procedure sanzionatorie. Le amministrazioni e la controinteressata hanno sollevato articolate eccezioni preliminari e contestato le questioni dedotte nel ricorso; il TAR ha ritenuto necessario rinviare il loro esame alla fase di merito.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia dell’ordinanza comunale n. 4190/1999 fino alla trattazione del merito. La decisione è stata fondata sul pregiudizio denunciato dal ricorrente e sul bilanciamento degli interessi contrapposti, valorizzando anche la risalenza delle opere cui si riferisce il provvedimento ripristinatorio. Le eccezioni preliminari e le questioni di merito sono state espressamente riservate alla fase di cognizione piena, fissata per l’udienza pubblica del 23 settembre 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti per sospendere l’efficacia dell’ordinanza impugnata in ragione del pregiudizio denunciato e del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo può essere concessa quando il pregiudizio denunciato e il bilanciamento degli interessi contrapposti rendano necessario preservare provvisoriamente la posizione del ricorrente fino alla decisione di merito.
  • La risalenza delle opere cui si riferisce un provvedimento ripristinatorio può essere valorizzata, nell’ambito del bilanciamento cautelare, come elemento rilevante per valutare l’urgenza e gli effetti dell’esecuzione immediata.
  • Quando le eccezioni preliminari e le questioni di merito richiedono una trattazione approfondita, il giudice può riservarne l’esame alla fase di cognizione piena, decidendo separatamente sulla domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaSopravvenuta carenza di interesse

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