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Sentenza

Sentenza n. 341/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - della nota prot. n. -OMISSIS- del 21.8.2020, n. ord. -OMISSIS- Reg. Cond. Ed., notificata il 4.9.2020, con cui il dirigente della direzione urbanistica-edilità del Comune di -OMISSIS- ha rigettato la richiesta di condono edilizio, prot. n. -OMISSIS- del 6.12.2004, presentata ai sensi della L.R. n. 28/2003 e L. n. 326/2003;

Giustizia amministrativa202001320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di condono edilizio relativo a un ripostiglio pertinenziale e a un ampliamento della volumetria dell'immobile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 21 agosto 2020 relativo a una domanda di condono presentata nel 2004 ai sensi della legge n. 326/2003 e della legge regionale n. 28/2003. Ha dedotto la nullità per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del TAR Puglia n. 1634/2019, nonché la violazione e falsa applicazione della legge n. 326/2003, della legge regionale n. 28/2003 e della legge n. 47/1985; la violazione degli artt. 3, 7 e 10-bis della legge n. 241/1990; il difetto di motivazione; l'eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, travisamento e sviamento; la violazione del giusto procedimento e dei principi di economicità, efficacia e proporzionalità. In particolare, ha contestato la rinnovazione dell'istruttoria e ha invocato la formazione del silenzio-assenso sulla domanda di condono. Il Comune ha sostenuto di avere conformato la propria attività alla precedente sentenza, rinnovando l'istruttoria sulla domanda originaria e comunicando il preavviso di rigetto. Dalla relazione istruttoria è emerso che l'immobile ricade in una zona destinata a servizi di interesse pubblico e in un'area interessata da vincoli paesaggistici, idrogeologici e botanico-vegetazionali; l'abuso è stato qualificato come tipologia n. 1 della tabella C allegata alla legge n. 326/2003, cioè opera realizzata in assenza o difformità dal titolo edilizio e non conforme agli strumenti urbanistici.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la precedente sentenza del 2019 avesse annullato il primo diniego per mero difetto di motivazione e istruttoria e che il Comune avesse correttamente rinnovato il procedimento, acquisendo gli atti e i pareri necessari e comunicando il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 35 della legge n. 47/1985, qualificandolo come silenzio qualificato subordinato alla ricorrenza di specifici presupposti, tra cui la completezza della documentazione, la veridicità delle dichiarazioni, il pagamento dell'oblazione e degli oneri e la condonabilità dell'opera; presupposti ritenuti assenti nel caso concreto. Ha ritenuto dirimente che l'ampliamento fosse realizzato in area sottoposta a vincoli di tutela e costituisse un abuso di tipologia n. 1, non conforme alla disciplina urbanistica. Ai sensi dell'art. 32, commi 26 e 27, della legge n. 326/2003, tali opere non sono condonabili quando i vincoli siano anteriori alla realizzazione dell'abuso e l'opera sia stata realizzata in assenza o difformità del titolo edilizio e non sia conforme agli strumenti urbanistici. La dichiarazione nell'istanza del 2004 indicava soltanto l'ultimazione dell'abuso anteriormente al 31 marzo 2003, mentre l'istruttoria aveva verificato l'anteriorità dei vincoli. Sono stati quindi esclusi i vizi di motivazione, la violazione del giudicato e la violazione del principio di proporzionalità. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35 l. 47/1985

    Il silenzio-assenso sulla domanda di condono non è automatico, ma presuppone la completezza della domanda e della documentazione, la veridicità delle dichiarazioni, il pagamento dell'oblazione e degli oneri e la condonabilità dell'opera.

  • art. 32, comma 26, l. 326/2003

    Per gli abusi realizzati su aree vincolate, il terzo condono limita la sanatoria agli abusi formali e alle tipologie n. 4, n. 5 e n. 6 della tabella C; non vi rientra l'abuso di tipologia n. 1, non conforme agli strumenti urbanistici.

  • art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003

    Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.

    Le opere abusive realizzate in area vincolata non sono condonabili quando il vincolo sia anteriore all'abuso e l'opera sia stata realizzata senza titolo o in difformità da esso e non sia conforme alla disciplina urbanistica.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il Comune ha correttamente comunicato il preavviso di rigetto nell'ambito del procedimento rinnovato.

  • artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990

    Nel procedimento rinnovato non sono stati ravvisati difetti di motivazione o violazioni delle garanzie partecipative.

  • artt. 32 e 33 l. 47/1985

    La disciplina richiamata dall'art. 32, comma 27, della legge n. 326/2003 opera come quadro di riferimento per la sanatoria degli abusi edilizi in presenza di vincoli.

Massime di principio

  • Nel procedimento di condono edilizio, il silenzio-assenso non si forma automaticamente per il mero decorso del tempo, ma richiede la completezza della domanda e della documentazione, dichiarazioni veritiere, il pagamento dell'oblazione e degli oneri dovuti e la condonabilità dell'opera.
  • Nel regime del terzo condono, le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincoli paesaggistici, ambientali, idrogeologici o assimilati non sono sanabili quando il vincolo sia stato istituito prima dell'abuso, l'opera sia stata realizzata in assenza o difformità del titolo edilizio e non sia conforme agli strumenti urbanistici.
  • L'annullamento di un precedente diniego di condono per difetto di motivazione e istruttoria non attribuisce al richiedente il diritto al rilascio del condono: l'amministrazione può rinnovare l'istruttoria e adottare un nuovo diniego adeguatamente motivato, nel rispetto dell'effetto conformativo della sentenza.
  • La tipologia n. 1 della tabella C allegata alla legge n. 326/2003, relativa a opere realizzate senza titolo o in difformità dal titolo e non conformi agli strumenti urbanistici, non rientra tra gli abusi condonabili su aree vincolate ai sensi dell'art. 32, comma 26, della medesima legge.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioVincoli urbanisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereSilenzio della pubblica amministrazioneDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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