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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48554/2023 del 06/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza di patteggiamento per tre motivi principali: 1) omissione di verifica della sussistenza dei presupposti per un proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che la condotta (introduzione in androne, spostamento e manomissione di biciclette assicurate) non era inequivocabilmente diretta alla sottrazione; 2) errata qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere configurato quale violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e non come tentativo di furto (artt. 56 e 624-bis c.p.); 3) mancata applicazione/informativa relativa alle pene sostitutive ex art. 545-bis c.p.p. e mancata acquisizione di informazioni previste dalla norma per valutare la sostituibilità della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: a) le censure sul merito e sulla congruità della pena concordata esulano dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso il patteggiamento (art. 448, comma 2-bis c.p.p.); b) la censura sull'erronea qualificazione è manifestamente infondata perché non nasce da un errore di qualifica "manifesta" ed evidente rispetto al capo di imputazione; c) l'art. 545-bis c.p.p. (obbligo di avviso sulle pene sostitutive) non si applica al giudizio di patteggiamento salvo che la sostituzione non fosse oggetto dell'accordo tra le parti; di conseguenza il terzo motivo è inammissibile. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Riferimento al tentativo: la condotta è stata valutata in rapporto alla qualificazione di reato tentato (con applicazione della pena base ridotta).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Articolo relativo al furto aggravato; la sentenza di patteggiamento ha applicato questa qualificazione (concorso con il tentativo) come ricostruita dal giudice di merito.

  • art. 62 n. 4 cod. pen.

    Applicazione dell'attenuante generica specificata dal giudice che ha contribuito alla determinazione della pena base.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Normativa sul patteggiamento: la riduzione di pena prevista per il giudizio collegato all'accordo è stata applicata dal Tribunale.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per sostenere la possibilità di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla mancata valutazione esuli dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione sul patteggiamento.

  • art. 614 cod. pen.

    Norma sulla violazione di domicilio; la difesa ne invocava l'applicabilità, ma la Corte ha ritenuto che l'eventuale errore di qualificazione non fosse manifesto e quindi non idoneo a fondare il ricorso in cassazione nel caso di patteggiamento.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Disposizione introdotta per informare le parti sulla possibilità di conversione della pena; la Corte ha interpretato la norma come applicabile al giudizio ordinario e non al patteggiamento, salvo che la sostituzione della pena non sia stata oggetto dell'accordo tra le parti.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma sulle pene sostitutive; la Corte ha ricordato che il giudice del patteggiamento può applicare pene sostitutive solo se previste nell'accordo tra le parti.

  • art. 448 cod. proc. pen.

    art. 448, commi 1-bis e 2-bis c.p.p.

    Limiti del ricorso in cassazione contro la sentenza di patteggiamento (comma 2-bis) e disciplina della sospensione/fissazione di udienza per valutare richieste di sostituzione della pena (comma 1-bis); la Corte ha richiamato tali limiti per dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la liquidazione di ammende in caso di condanna per ricorso inammissibile; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.

  • d.lgs. n. 150/2022

    d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma artt. 444 e 545-bis c.p.p.)

    Riforma richiamata per interpretare il regime delle informazioni sulle pene sostitutive e il ruolo del giudice nel patteggiamento; conferma che la sostituzione della pena nel patteggiamento richiede un accordo specifico.

  • legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 53

    art. 53 legge n. 689/1981

    Richiamata nella sentenza in relazione alle possibili sanzioni sostitutive previste dalla normativa sulle sanzioni amministrative e penali; utile per delimitare le opzioni sanzionatorie sostitutive.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è ammesso solo entro limiti tassativi (volontà dell'imputato, difetto di correlazione, errata qualificazione manifesta, illegalità della pena): molte censure meramente valutative sono inammissibili
  • L'errore di qualificazione dedotto in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento deve essere "manifesta" e privo di margini di opinabilità per essere recepito
  • L'art. 545-bis c.p.p. (obbligo di avviso sulle pene sostitutive) non si applica automaticamente al giudizio di patteggiamento; la conversione della pena in sostitutiva nel patteggiamento richiede che la sostituzione sia parte dell'accordo tra le parti
  • Il giudice del patteggiamento non è tenuto ad avviare d'ufficio le procedure informative per l'applicazione di pene sostitutive se tali misure non sono state previamente concordate dalle parti
  • L'inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare l'obbligo di versare ammende ex art. 616 c.p.p., salvo mancanza di colpa grave del ricorrente

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