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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06330/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento, dal 1 gennaio 2000, di personale ATA prima dipendente di un ente locale ai ruoli del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca in forza dell'art. 8 della l. n. 124/1999, mantenendo le medesime mansioni presso lo stesso istituto scolastico. I ricorrenti avevano già promosso giudizi per ottenere il riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'ente di provenienza ai fini giuridici, economici e previdenziali e il pagamento delle differenze retributive, contestando atti amministrativi e l'accordo sindacale ARAN/OOSS del 20 luglio 2000 recepito con decreto interministeriale del 5 aprile 2001. Nel frattempo era intervenuta la l. n. 266/2005, art. 1, comma 218, interpretata nel senso di salvaguardare solo i giudicati già formatisi. La Corte EDU, con sentenza del 25 marzo 2014, aveva ravvisato una violazione dell'art. 6 CEDU per l'intervento legislativo interno. Con il ricorso ex art. 67 l. n. 218/1995 davanti alla Corte d'appello di Roma, i ricorrenti chiedevano il riconoscimento/delibazione di quella sentenza e la sua efficacia esecutiva in Italia, con ripristino dello status quo ante e delle spettanze economiche e previdenziali dal 1 gennaio 2000, oltre alle spese di tutti i giudizi. In subordine chiedevano rinvio pregiudiziale alla CGUE su cinque quesiti relativi all'efficacia esecutiva delle sentenze CEDU. In cassazione deducevano, con il primo motivo, violazione di norme costituzionali, dell'art. 46 CEDU, dell'art. 6 TUE e dell'art. 267 TFUE, sostenendo che la sentenza CEDU dovesse considerarsi self-executing o comunque dovesse essere chiesto rinvio pregiudiziale; con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la condanna alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva negato l'eseguibilità/delibabilità della sentenza CEDU tramite art. 67 l. n. 218/1995 perché la CEDU non è una sentenza straniera, l'art. 46 CEDU prevede un sistema proprio di esecuzione affidato al Comitato dei Ministri, le decisioni di Strasburgo non hanno efficacia esecutiva diretta nell'ordinamento interno e, soprattutto, la sentenza CEDU invocata non conteneva alcuna statuizione di condanna eseguibile, essendosi limitata ad accertare la violazione dell'art. 6 CEDU senza riconoscere somme ex art. 41 CEDU né disporre il ripristino richiesto. Il primo motivo è stato ritenuto generico rispetto a tali passaggi centrali; è stata inoltre esclusa la rilevanza del rinvio pregiudiziale alla CGUE, perché la questione non era pertinente al caso concreto e comunque il diritto dell'Unione richiamato non mutava il regime interno dei rapporti tra CEDU e giudicato civile. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché il sindacato di legittimità sulle spese è limitato al divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa, mentre la compensazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Corte ha confermato la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67 l. n. 218/1995

    È stato ritenuto uno strumento riferito alle sentenze straniere di altri Stati e non utilizzabile per ottenere l'esecuzione delle sentenze della Corte EDU.

  • art. 46 CEDU

    La disposizione è letta come disciplina completa dell'obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte EDU e del relativo sistema di esecuzione, affidato al Comitato dei Ministri, non al giudice nazionale mediante apposizione di formula esecutiva.

  • art. 41 CEDU

    Rileva come possibile base per un'equa soddisfazione, ma nel caso concreto non era stata riconosciuta dalla Corte EDU alcuna somma perché non domandata tempestivamente.

  • art. 6 CEDU

    La Corte EDU aveva accertato la sua violazione nella vicenda originaria, ma tale accertamento non si traduceva automaticamente in un titolo esecutivo interno.

  • art. 267 TFUE

    Il rinvio pregiudiziale è escluso per difetto di rilevanza e pertinenza rispetto al caso concreto, oltre che per l'assenza di una norma dell'Unione concretamente applicabile alla pretesa esecutiva dedotta.

  • art. 6 TUE

    Il richiamo al Trattato di Lisbona non ha mutato il regime dei rapporti tra CEDU e ordinamento interno degli Stati membri.

  • art. 117 Cost.

    È richiamato nel quadro generale per affermare che, in caso di contrasto non superabile interpretativamente tra legge interna e CEDU, il giudice deve sollevare questione di legittimità costituzionale, non disapplicare la norma interna.

  • art. 91 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulle spese è circoscritto alla violazione del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito nei casi consentiti.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale di deduzione dei motivi, ma non consente di superare l'inammissibilità quando la censura non investe la ratio decisoria.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 218, l. n. 266/2005

    Richiamato come intervento legislativo interpretativo sulla vicenda del personale ATA, con salvaguardia delle sole situazioni coperte da giudicato.

  • art. 8 l. n. 124/1999

    Norma originaria sul trasferimento del personale ATA dagli enti locali ai ruoli del Ministero.

  • art. 1, comma 10, l. n. 206/2021

    Indicata come fonte della successiva riforma che ha previsto la revocazione per il contrasto tra giudicato civile e sentenza CEDU.

  • art. 391-quater c.p.c.

    Nuovo rimedio revocatorio contro sentenze passate in giudicato dichiarate dalla Corte EDU contrarie alla Convenzione, non applicabile ratione temporis al caso.

Massime di principio

  • Le sentenze della Corte EDU vincolano lo Stato sul piano internazionale, ma non sono per ciò solo direttamente esecutive nell'ordinamento interno mediante il meccanismo previsto per le sentenze straniere.
  • L'art. 67 l. n. 218/1995 non è utilizzabile per attribuire efficacia esecutiva alle decisioni della Corte EDU, perché tale norma riguarda le sentenze straniere di altri Stati e non i giudizi di Strasburgo.
  • Se la decisione della Corte EDU si limita ad accertare una violazione convenzionale senza contenere una specifica condanna o una statuizione suscettibile di esecuzione, il giudice interno non può riconoscerle un contenuto esecutivo ulteriore rispetto al dictum effettivo.
  • Quando la censura di legittimità non si confronta con la ratio decidendi autonoma e decisiva della sentenza impugnata, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità.
  • Il rinvio pregiudiziale alla CGUE è inammissibile quando la questione prospettata non è rilevante per la decisione del caso concreto o quando non vi è una disposizione dell'Unione concretamente applicabile alla controversia.
  • In tema di spese processuali, il controllo della Cassazione è limitato a verificare che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione, nei casi consentiti, resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileFamiglia
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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