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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11355/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere sostenendo due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'eccessiva e illegittima dipendenza dalle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori (Alessio Puccio e Filippo Di Marco), lamentando errori di identificazione, lacune sull'inquadramento associativo e insufficiente corroborazione da parte delle intercettazioni; (2) violazione di legge e vizio di motivazione circa l'attribuzione a Di Michele di un ruolo di organizzatore/vertice nell'associazione finalizzata allo spaccio, deducendo che lo spaccio non fosse svolto in una struttura verticistica e che la ricostruzione accusatoria fosse contraddetta dall'esclusione, nell'ordinanza cautelare, dell'esistenza di un'associazione di tipo mafioso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. La Corte ha ritenuto che le censure fossero tentativi di sovvertire la valutazione di merito sulla attendibilità delle dichiarazioni e sulla ricostruzione fattuale, questioni già esaminate e motivate dal Tribunale del riesame. I giudici hanno ritenuto pienamente attendibili i collaboratori e hanno ritenuto che le loro dichiarazioni fossero corroborate da plurime intercettazioni telefoniche che mostrano Di Michele stabilmente inserito nell'attività di fornitura di stupefacenti e come soggetto con ruolo di vertice che si avvaleva di altri per le consegne. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni rese dai collaboratori, pur soggette alle cautele previste dall'art. 192, fossero utilizzabili in quanto risultavano corroborate da riscontri concreti (intercettazioni): quindi l'eventuale criticabilità delle dichiarazioni non impedisce il loro utilizzo se sussiste valida verifica e riscontro probatorio.

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La normativa relativa ad aggravanti/riconoscimenti di associazione di stampo mafioso è stata richiamata nei motivi del ricorso (i testi riferivano a un'associazione mafiosa), ma la Corte ha ritenuto che l'esclusione di una associazione di tipo mafioso da parte del GIP non sconvolge la valutazione circa l'esistenza di una struttura organizzata finalizzata allo spaccio: l'assenza della qualificazione mafiosa non esclude l'esistenza di un'organizzazione verticistica dedotta dagli elementi probatori.

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata nella parte dispositiva per gli adempimenti a cura della cancelleria: la Corte ordina gli adempimenti amministrativi previsti dall'articolo, senza che ciò influisca sulla sostanza della decisione.

Massime di principio

  • Le censure sulla valutazione della prova rese ai giudici di merito sono difficilmente accolte se si limitano a sollevare un diverso apprezzamento dei fatti già esaminati e motivati: la cassazione non è luogo per rinnovare la valutazione dell'attendibilità dei testi salvo profili di diritto o manifesta illogicità.
  • Le dichiarazioni di collaboratori possono fondare misure cautelari se risultano corroborate da riscontri oggettivi (es. intercettazioni); la presenza di riscontri rende meno efficace l'attacco basato solo su presunti errori identificativi o contraddizioni minori.
  • Per contestare il ruolo di "organizzatore" occorre dimostrare l'assenza di elementi che indichino un assetto verticistico: la semplice affermazione che lo spaccio era svolto in maniera diffusa non è sufficiente se intercettazioni e altri riscontri indicano coordinamento e uso di soggetti per le consegne.
  • L'esclusione di una qualificazione più grave (p.es. associazione mafiosa) non implica automaticamente l'annullamento di altri reati associativi o organizzativi accertati: vanno valutati gli elementi probatori rispetto alla fattispecie specifica contestata.
  • In sede impugnativa, gli atti devono contenere censure di diritto o vizi di motivazione manifesti per essere ammissibili; la riproposizione di argomentazioni di fatto già valutate dal giudice di merito porta in genere all'inammissibilità del ricorso.
  • Nel valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per misure cautelari, i giudici considerano il quadro probatorio nel suo complesso (dichiarazioni, intercettazioni, riscontri): una lettura parcellizzata degli elementi è insufficiente a dimostrare l'assenza di gravità indiziaria.

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