Cassazione Civile, Ordinanza n. 34955/2024 del 30/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ingegnere, che svolgeva attività libero-professionale in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente per il quale era già iscritto a una diversa gestione assicurativa obbligatoria, aveva agito per far dichiarare insussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS e, conseguentemente, insussistente ogni debito contributivo per l’anno 2005. La Corte d’appello aveva però rigettato la domanda, ritenendo dovuta l’iscrizione e, quanto alle conseguenze economiche, avevano mantenuto ferme le pretese dell’ente anche in punto di sanzioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (i) la violazione di plurime disposizioni costituzionali e legislative per sostenere che ingegneri e architetti già iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non iscrivibili a INARCASSA non sarebbero tenuti alla Gestione separata; (ii) la violazione delle norme sulla prescrizione, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla dichiarazione dei redditi; (iii) la violazione della disciplina sulle sanzioni, sostenendo che dovessero essere applicate quelle per omissione e non per evasione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i motivi dal primo al settimo, confermando il principio per cui ingegneri e architetti che, pur esercitando la libera professione, non possano iscriversi a INARCASSA perché già iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, restano tenuti all’iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché l’esenzione riguarda solo il versamento di contributi idonei a dare luogo a una prestazione previdenziale e non il contributo integrativo di natura solidaristica. Ha inoltre rigettato l’ottavo motivo, affermando che la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, con conseguente tempestività della richiesta INPS. Ha invece accolto il nono motivo, alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 nella parte in cui non esonera, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione gli ingegneri e architetti in tale situazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alle sanzioni e la causa è stata decisa nel merito, dichiarando non dovute le sanzioni richieste dall’INPS; le spese dell’intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 26, L. n. 335/1995
istituisce la Gestione separata e, secondo la Corte, va letta in chiave universalistica, imponendo l’iscrizione quando l’attività autonoma non sia coperta da altra contribuzione previdenziale idonea a generare prestazioni
art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
norma di interpretazione autentica rilevante per l’obbligo di iscrizione; per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, non consente di pretendere sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei confronti degli ingegneri e architetti nella situazione descritta
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il credito è esigibile, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi
art. 3, L. n. 335/1995
richiamato in tema di prescrizione dei contributi previdenziali, che la Corte collega alla scadenza del termine di versamento
d.lgs. n. 218/1997
richiamato dal ricorrente in relazione al regime sanzionatorio, ma la censura è stata superata dalla pronuncia costituzionale sopravvenuta
art. 116, L. n. 388/2000
richiamato dal ricorrente per sostenere l’applicazione delle sanzioni da omissione; il motivo è stato accolto per altra ragione, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale
art. 2, L. n. 6/1981
richiamato tra le norme che disciplinano la posizione previdenziale degli ingegneri e architetti
art. 8, comma 3, d.lgs. n. 103/1996
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni invocate contro l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata
art. 2, L. n. 509/1994
richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina previdenziale di categoria
art. 1, L. n. 133/2001
richiamato dal ricorrente nel quadro delle norme previdenziali invocate
art. 2229 c.c.
richiamato dal ricorrente per la disciplina delle professioni intellettuali
art. 132 n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio di motivazione/forma della sentenza di merito
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato come parametro della motivazione della decisione
art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.
norma processuale sul rito camerale in cassazione, richiamata per il deposito dell’ordinanza
art. 360 n. 5 c.p.c.
richiamato per delimitare il sindacato di legittimità sull’accertamento di fatto relativo alla data di ricezione della raccomandata
Massime di principio
- Gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione ma non possono iscriversi alla cassa di categoria perché già iscritti a un’altra gestione previdenziale obbligatoria sono tenuti comunque all’iscrizione alla Gestione separata INPS, poiché l’esenzione opera solo se esiste già un versamento contributivo che sia correlato a una prestazione previdenziale.
- Il contributo integrativo versato agli enti di categoria ha natura solidaristica e non sostituisce, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, una contribuzione previdenziale idonea a far maturare una prestazione pensionistica.
- La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, che è una mera esternazione di scienza e non un presupposto del credito contributivo.
- La qualificazione delle sanzioni contributive deve tener conto delle eventuali sopravvenienze di legittimità costituzionale: se la Corte costituzionale esclude l’applicazione delle sanzioni civili per un determinato periodo, la pretesa sanzionatoria non è esigibile nei rapporti ancora pendenti.
- In cassazione, l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito non è sindacabile se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale denunciabile ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34885/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34886/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34887/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34891/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34893/2024 del 30/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 30 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 34894/2024 del 30/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →